L’art. 27 della Costituzione sancisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L’art. 15 della l. n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario individua il lavoro come uno degli elementi principali del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa. A cura di Francesco Lombardo |
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Maggio 2023
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