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Welfare a misura di imprese

9/1/2017

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I Consulenti del Lavoro ricoprono una posizione strategica per ciò che concerne il miglioramento della produttività aziendale.
Con la prossima Manovra finanziaria il welfare aziendale potrebbe prendere la volata grazie alle misure migliorative che saranno apportate all’impianto attuale. Per i Consulenti del Lavoro si profila un ruolo sempre più strategico in questa materia, soprattutto in considerazione del fatto che questo “nuovo” welfare non è più solo un affare per grandi aziende, ma ben si addice anche a quelle realtà medio-piccole con cui il Consulente si confronta ogni giorno.
Fino a pochi anni fa la possibilità di utilizzare questo strumento attraverso premi di produttività, retribuzioni aggiuntive legate ai risultati, servizi erogati ai lavoratori ed ai loro familiari era di pertinenza quasi esclusiva delle grandi aziende. Oggi, invece, grazie agli incentivi fiscali introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 e ad una maggiore consapevolezza da parte delle PMI delle potenzialità e della convenienza di questa misura, il welfare si sta sviluppando in tutto il sistema produttivo italiano.
Il welfare integra, infatti, risorse, prestazioni e servizi che lo Stato non sempre riesce ad assicurare ed è generalmente inteso come l’insieme di benefits e servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, partendo dal sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità, alla tutela della salute, tempo libero e agevolazioni di carattere commerciale. Il Consulente del Lavoro, dotato di competenze specifiche in tema lavoristico e fiscale, può svolgere un ruolo importante nell’attivazione di progetti welfare aziendali, contribuendo così a migliorare la produttività delle imprese e ad accelerare la ripresa economica del Paese. In questo contesto il professionista assume una funzione strategica, perché può da un lato diffondere le potenzialità del welfare aziendale e sensibilizzare i datori di lavoro sui suoi benefici sociali ed economici come la diminuzione del costo del lavoro ed una riduzione della pressione fiscale sui dipendenti, e dall’altro lato gestire la creazione di piani personalizzati di welfare.
Il Consulente può, infatti, suggerire all’impresa non solo la detassazione dei premi di risultato, ma anche l’erogazione di voucher per asili nido, assicurazioni sanitarie o prestazioni legate al welfare sociale. Inoltre, grazie al suo apporto, il rischio di creare discriminazioni tra i lavoratori si riduce fortemente, perché il datore potrà basarsi su parametri oggettivi nell’erogazione dei premi per i lavoratori. L’aiuto all’impresa si concretizza anche nella stesura del budget, nel confronto con le rappresentanze sindacali per la predisposizione dell’accordo, nella scelta dei servizi e dei criteri da adottare per il riconoscimento dei benefici dei lavoratori.
L’obiettivo che si pone la norma (articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è quello di ridurre l’onere fiscale che grava sul lavoro subordinato in favore dei lavoratori e dei loro datori di lavoro. Una duplice finalità che può essere raggiunta ampliando le componenti escluse dal reddito di lavoro dipendente e consentendo in determinati casi una totale deducibilità delle spese sostenute per il welfare aziendale e non più limitata al solo 5 per mille del costo del lavoro. Quest’ultimo vantaggio si ottiene però qualora le misure siano erogate in conformità di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale. Il limite di deducibilità continuerà pertanto ad operare (e questo forse rappresenta ancora un limite allo sviluppo del sistema welfare) in relazione alle ipotesi in cui le opere e i servizi previsti dall’art. 100 TUIR siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.
La norma, inoltre, attribuisce nuova rilevanza alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale. Per consentire, infatti, ai lavoratori di beneficiare di un’aliquota sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di premio di produttività o di partecipazioni agli utili, è necessario che le stesse siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, i cui agenti negoziali specifici sono individuati nelle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nelle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella rappresentanza sindacale unitaria.
Un altro importante elemento di novità consiste nella possibilità di ricevere i premi sotto forma di benefit completamente detassati e decontribuiti con gli eventuali limiti previsti dal novellato art. 51 TUIR.
La volontà del Legislatore di favorire lo sviluppo del welfare aziendale sembra trovare conferma anche per il prossimo anno. Secondo le prime anticipazioni sulla nuova Legge di Stabilità, che dovrà concludere il suo iter parlamentare entro il 31 dicembre, si prevede l’allargamento della platea dei destinatari di premi detassati (reddito nell’anno precedente sino a 80.000 € oggi invece fino a 50.000 €) ed una estensione delle somme detassabili sino a 4.000 €.
Le ultime modifiche ampliano e meglio definiscono i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari dei dipendenti. Vengono ricompresi gli asilo nido e le scuole materne così come le spese sostenute dal lavoratore per rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.
La norma, poi, nell’intento di conciliare le esigenze di vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di detassare le prestazioni di assistenza per familiari anziani (over 75 anni) o non autosufficienti erogate sotto forma di somme a titolo di rimborso spese.
Le opportunità per imprese e lavoratori sono, dunque, evidenti ed il contributo che i Consulenti del Lavoro possono offrire allo sviluppo di questo strumento è fondamentale anche per la ripresa del Paese. 
 
A cura di Rosario De Luca
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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