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Voucher, il sistema dei buoni lavoro

26/2/2015

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I buoni lavoro (o Voucher) rappresentano un sistema di pagamento utilizzato dai datori di lavoro per la remunerazione di prestazioni di lavoro accessorio, ovvero quelle svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro, effettuato in modo saltuario e discontinuo.
Un sistema che ha innegabili vantaggi sia per chi presta l’attività lavorativa (il prestatore), sia per il datore di lavoro (committente). Per il prestatore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale ed è cumulabile con i trattamenti pensionistici. Non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è riconosciuto ai fini pensionistici. Per il committente, ha il grande vantaggio di non aver obbligo di stipulare alcun tipo di contratto, comprende la copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro. Beneficia di prestazioni nella completa legalità ed è compatibile con i versamenti volontari.
Questo sistema di regolazione del rapporto di lavoro, attraverso i “buoni lavoro”, ha avuto nel tempo un successo in costante crescita. Ad oggi si tocca il tetto di quasi 90 milioni di buoni lavoro venduti in quasi tutti i settori: commercio, agricoltura, servizi del turismo e, soprattutto, per far fronte alle improvvise necessità di manodopera saltuaria ed occasionale, oltre che per quei lavori inclusi nel termine “brevi periodi” (giardinieri, colf, lavoratori in mobilità, disoccupati).
Il regime dei voucher è stato di recente modificato con la riforma del mercato di lavoro L. 92/2012, che ha cambiato le regole delle prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale, fissando dei limiti in termini di durata della prestazione e di reddito massimo annuale. L’importo di ciascun voucher è di 10€, nel caso di acquisto di voucher multipli possono arrivare anche a 20 o 50€. Le prestazioni di lavoro occasionale - è opportuno ricordarlo - anche se pagate con i voucher lavoro INPS non danno diritto al lavoratore di fruire delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’ente, quali disoccupazione, malattia, maternità e assegni familiari, ma sono riconosciuti ai fini del diritto alla pensione e della contribuzione volontaria. Con questo sistema il lavoratore non deve rilasciare al committente la ricevuta di prestazione occasionale.
I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono: pensionati, studenti nei periodi di vacanza, lavoratori part-time, prestatori extracomunitari (prestazione inclusa per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno), percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità), inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini­ASpI e Mini­ASpI 2012 e di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.
 I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare 5.050 € netti (6.740 € lordi) per il 2014, nel corso di un anno solare, riferiti alla totalità dei committenti.
I committenti che possono acquistare Voucher INPS per prestazioni occasionali sono: famiglie, enti senza fine di lucro, soggetti non imprenditori, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori di qualsiasi settore e committenti pubblici. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare 2.020 € netti (2.690 € lordi) per il 2014, per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.050€.
Nel settore agricolo e per i committenti pubblici, il limite economico per l’anno 2014 è di 5050€ netti, nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità di committenti.
I voucher INPS possono essere acquistati e ritirati seguendo le istruzioni sul sito ufficiale www.inps.it  ed esattamente presso tabaccherie autorizzate, uffici postali, online(attraverso il sito inps) ed in banca.
I voucher cartacei si ritirano direttamente presso gli Uffici INPS, esibendo la ricevuta di pagamento dopo aver versato l’importo equivalente alla richiesta sul c/c postale n. 89778229, intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.. Si può richiedere il rimborso dei buoni di lavoro non utilizzati restituendoli integri in una delle Sedi Inps.
Sull’argomento il Direttore Regionale Inps del Piemonte, Gregorio Tito, sottolinea “come i voucher rappresentino uno strumento efficace per coniugare l’esigenza che alcune attività debbano oggettivamente svolgersi in modo saltuario con la tutela previdenziale anche dei diritti di questa tipologia di lavoratori”.


A cura di Giovanni Firera
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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