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Vendite a distanza: fa fede lo scritto

18/11/2016

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Un contratto stipulato telefonicamente, magari a propria insaputa, non è valido senza la firma scritta.
Oggi parliamo della “direttiva consumatori” attuata in Italia con il Dlgs. n. 21 del 21 febbraio 2014 entrata in vigore nel 2014 e disattesa da molti, soprattutto dallo scribacchino degli operatori energetici. L'Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas, infatti, ad oggi, non ha ancora adeguato le proprie delibere nonostante siano passati quasi due anni.
In pratica, il consumatore che non ha sottoscritto il contratto (come peraltro già stabilito del Dlgs. 206/2005) non è tenuto al pagamento delle fatture prodotte per quella stessa attivazione. Così stabilisce il Dlgs. n. 21 del 21 febbraio 2014.
In tale Decreto, infatti, importantissima novità è la necessaria conferma scritta dei contratti conclusi per telefono: il contratto non vincola chi riceve telefonate promozionali, se alla telefonata non fa seguito un contratto scritto che contenga tutte le informazioni utili al consumatore in modo chiaro dettagliato e che ha effetto solo dopo esser stato accettato e firmato per iscritto, anche con firma elettronica.
Una bella svolta per il “tele-selling” che, da oggi in avanti, non potrà più cogliere di sorpresa le persone con strategie sempre più sofisticate di marketing per invogliarle ad aderire a promozioni, acquistare beni o servizi, ecc., visto che non è più sufficiente il solo consenso vocale.
D’ora in poi, quindi, tenete presente che se anche avete dato l’ok per telefono, avete tutto il diritto di ripensarci, magari consultarvi con il resto della famiglia o con altre persone, e non firmare poi il contratto scritto.
Inoltre, in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o di servizi (ad esempio telefonia), il consumatore non è obbligato a pagare il prezzo. Questa previsione è fondamentale per arginare il dilagante fenomeno dei contratti falsi con firma apocrifa, per cui le vittime che si ritrovano a loro insaputa un contratto mai voluto, possono non pagare il prezzo del bene o del servizio.
La “direttiva consumatori” disciplina i contratti conclusi a distanza (online, per telefono, ecc.) o stipulati fuori dai locali commerciali (per strada, a seguito di visite di venditori porta a porta, ecc.), proprio perché ritiene che queste modalità di vendita siano le più aggressive e possano mettere in difficoltà, o comunque non nella giusta situazione per riflettere tranquillamente, chi si trova assalito da venditori per strada, alla porta di casa o, per l’appunto, per telefono.
In tutti questi casi, infatti, non è il compratore a rivolgersi ad una azienda per acquistare beni o servizi ma è il venditore ad andare a caccia di possibili acquirenti a cui proporre beni o servizi.
 
A cura di Leonardo Peruffo
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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