Come affermato dal Supremo Collegio, la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l’allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni.
La questione giuridica relativa al termine prescrizionale dei crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, da applicare nella fase successiva alla notifica della cartella, è oggetto di un interessante dibattito dottrinale e di una giurisprudenza in costante evoluzione come dimostrato da diverse pronunce, di legittimità e di merito, alternatesi negli ultimi anni (ex multis cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 12715 del 2016, sentenze nn. 20213/2015, 26013/2014 e 4283/2010, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria sentenza nn. 2151/2016, 2634/2014, Commissione Tributaria Regionale Catanzaro, sentenza n. 173/2016).
La vicenda giuridica portata all’attenzione della Corte trae origine dall’opposizione ad un’intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali INPS.
Un commerciante riceveva una cartella di pagamento per alcune annualità di contributi previdenziali personali dovuti all’INPS: la cartella era stata notificata con un ritardo di oltre 5 anni, ovvero oltre il termine prescrizionale breve.
Il contribuente si opponeva quindi alla cartella ma oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto per l’impugnazione.
Il Tribunale di Catania dichiarava l’opposizione all’esecuzione inammissibile per tardività poiché proposta oltre il termine di cui all’art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46 del 1999, mentre, in secondo grado, la Corte di appello dichiarava prescritto il credito vantato dall’ente con la cartella di pagamento. La Corte, infatti, rilevando che l’intimazione di pagamento era stata notificata oltre i cinque anni dalla notifica della predetta cartella, ha ritenuto nel caso di specie non applicabile il termine decennale di cui all’ar.t 2953 c.c.
L’Inps proponeva quindi ricorso in Cassazione dolendosi di un’interpretazione errata della norma, atteso che la cartella di pagamento era divenuta definitiva per assenza di impugnazione e pertanto trovava applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale. I giudici di legittimità della Sesta Sezione civile hanno quindi rimesso la decisione alle Sezioni Unite.
La questione giuridica sulla quale le Sezioni Unite sono state chiamate recentemente a pronunciarsi riguarda l’interpretazione da dare all’art. 2953 c.c. con specifico riguardo all’operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali.
Non può non rilevarsi il contrasto giurisprudenziale sul punto, legato all’interpretazione dell’articolo 2953 c.c., che disciplina gli effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi.
In breve il nodo giurisprudenziale riguardava l’operatività o meno della “conversione” del termine di prescrizione breve in ordinario decennale, dopo la mancata impugnazione di atti di riscossione riferiti alle sanzioni amministrative, ai contributi previdenziali o altra entrata tributaria. I dubbi vertevano intorno al fatto se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve a decennale.
A conclusione di un’analisi dei diversi orientamenti sul punto, le Sezioni Unite hanno innanzitutto affermato che la prescrizione decennale prevista dall’articolo 2953 del c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l’eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato. Pertanto, hanno ritenuto di applicazione generale il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva di un credito, produce l’irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del suo termine prescrizionale breve, se previsto, in quello ordinario decennale, operante, invece, ex art. 2953 c.c., solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo.
A cura di Alberto Nico