Il legislatore distingue tra il contratto di trasporto di persone, disciplinato agli articoli 1681 e 1682 del Codice Civile, ed il contratto di trasporto di cose, oggetto degli articoli da 1683 a 1702 del Codice Civile.
Con particolare riferimento al contratto di trasporto di cose, la lettera dell’articolo 1693, comma 1, del Codice Civile è chiara nel disporre che “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
La responsabilità del vettore trova il proprio fondamento nella custodia che egli ha delle cose da trasportare. Trattasi di una responsabilità particolarmente grave, quale riflesso dell’elevato grado di diligenza cui è tenuto il soggetto che esercita un’attività professionale.
In base alla disciplina generale dettata dal legislatore per il caso di inadempimento delle obbligazioni, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile.
In tema di trasporto di cose, qualora una parte del carico sia andata perduta o sia rimasta danneggiata ed il destinatario abbia chiesto ed ottenuto la riconsegna della restante parte, trova applicazione l’articolo 1689, comma 1, del Codice Civile, che testualmente recita: “i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”.
Pertanto nel contratto di trasporto di cose il destinatario, dal momento in cui richiede al vettore la consegna della merce, subentra al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed altresì nell’obbligo di pagare a quest’ultimo i crediti derivanti dal trasporto, ivi compreso l’obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto, a prescindere dall’esistenza di eventuali crediti del mittente verso il destinatario, gravanti sulla merce; se il vettore effettua la consegna senza pretendere il contemporaneo pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario, incorre nella perdita dell’azione verso il mittente, pur non venendo meno l’azione nei confronti del destinatario.
Tra i diritti nascenti dal contratto di trasporto, nei quali il destinatario subentra al mittente ai sensi dell’articolo 1689, comma 1, del Codice Civile, deve comprendersi quello al risarcimento del danno conseguente alla perdita o all’avaria della merce.
Infatti, allorché le cose siano arrivate a destinazione o sia scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare ed il destinatario provveda a chiederne la riconsegna, non può non riconoscersi in capo al destinatario medesimo, per il caso di inadempimento del vettore, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni subiti. In tal senso si era espressa la Corte di Cassazione pronunciando la sentenza n. 1034/1978.
Tanto premesso, appare opportuno analizzare la situazione in cui il destinatario non intenda agire nei confronti del vettore poiché non interessato all’adempimento o in quanto non abbia risentito di alcun pregiudizio economico pur a fronte dell’inesatto adempimento da parte del vettore, e viceversa l’inesatto adempimento abbia provocato danni nella sfera giuridica del mittente.
La Corte di Cassazione, Sezione III, con la pronuncia n. 12744/1999 ha chiarito di non poter condividere un’interpretazione dell’articolo 1689 del Codice Civile che trasformi l’esigenza del vettore di non essere richiesto del risarcimento dei danni sia dal destinatario sia dal mittente in un esonero della propria responsabilità allorché il destinatario non agisca nei suoi confronti in mancanza di un interesse proprio all’adempimento o poiché non ha risentito alcun danno per effetto dell’inesatto adempimento della prestazione promessa dal vettore.
In merito alla legittimazione attiva nei confronti del vettore, si è espressa di recente anche la giurisprudenza di merito e, in particolare, il Tribunale di Milano, Sezione XI, con la sentenza n. 1876/2019, evidenziando come la legittimazione ad agire del destinatario a proporre domande risarcitorie nei confronti del vettore, in virtù dell’articolo 1689 del Codice Civile, debba ritenersi alternativa a quella del mittente.
Il Tribunale adito ha evidenziato come la distinzione debba essere operata individuando la sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il proprio effetto. Ne consegue che sussiste la legittimazione attiva del mittente nei confronti del vettore ai fini del risarcimento dei danni per inesatto adempimento a condizione che il mittente dimostri di aver subito, nella propria sfera economica e giuridica, gli effetti negativi dell’inadempimento, senza che alcun pregiudizio sia cagionato al destinatario.
Pertanto, alla luce dell’interpretazione dell’articolo 1689 del Codice Civile accolta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la circostanza che il destinatario della merce non abbia risentito delle conseguenze economiche provocate dalla condotta del vettore non può costituire motivo di esonero della responsabilità del vettore medesimo nei confronti del mittente, unico soggetto danneggiato, rappresentando viceversa il fondamento della legittimazione attiva del mittente stesso.
A cura di Elisa Fea.