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Toh, chi si rivede: i voucher!

4/9/2017

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Ecco caratteristiche, funzioni e peculiarità dei nuovi voucher, introdotti recentemente in ambito lavorativo.
Ogni tanto ritornano. A distanza di pochi mesi dalla loro abrogazione, avvenuta in quanto erano considerati “la madre di tutte la precarietà” e, pertanto, un fenomeno aberrante indegno di esistere, il nostro legislatore si è accorto che, in fondo, il sistema dei voucher per il lavoro occasionale non era poi malaccio. Migliorabile certamente, ma in fondo era un sistema che, se utilizzato correttamente, permetteva l’emersione di una gran quantità di piccoli lavori occasionali che, altrimenti, sarebbero stati svolti rigorosamente “in nero”.
Il problema stava tutto nell’utilizzo quanto meno sbarazzino che molte aziende ne facevano e sulle difficoltà di controllo che Ministero del lavoro ed Inps riscontravano.
Una volta individuato il problema, si è intervenuti con alcuni correttivi e, così, se ne è reso possibile il ripristino ma per un utilizzo un po’ più “sano”.
Vediamo, quindi, in cosa consiste la nuova versione dei voucher per prestazioni di lavoro occasionale.
Il Decreto Legge n. 50/2017, nel restituire questo strumento a nuova vita, stabilisce che per “lavoro occasionale” si intende l’attività lavorativa svolta nel rispetto dei nuovi contratti di lavoro (differenziati in “Libretto Famiglia” per gli utilizzatori non-azienda, e “Contratto di Prestazione Occasionale” per aziende, professionisti e altri enti) nonché dei seguenti limiti economici riferiti ad un anno civile:
·        per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
·        per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro;
·        con riferimento alle prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
È stato introdotto un ulteriore limite quantitativo inerente le ore di lavoro legittimamente effettuabili: non più di 280 ore nell’arco di ogni anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), tranne per il settore agricolo per il quale sono previste norme particolari.
Possono fare ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale tutti gli imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni ed enti di natura privata, che abbiano alle proprie dipendenze fino ad un massimo di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a patto che con gli stessi lavoratori da utilizzare mediante voucher non abbiano intrattenuto rapporti di lavoro nel corso degli ultimi 6 mesi.
In ogni caso, quindi a prescindere dal numero di dipendenti, è espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese dell’edilizia ed affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere, nonché nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
La misura del compenso è fissata dalle parti, ma non potrà essere inferiore al livello minimo netto pari a 9,00 euro orari e, aspetto strano ed incomprensibile, è previsto che, comunque, la prestazione minima non potrà essere inferiore a 4 ore lavorative (quindi almeno 36 euro anche se la prestazione dovesse essere di durata decisamente inferiore). Ogni singolo voucher ha un costo all’acquisto all’incirca pari a 12,50 euro e rappresenta un costo deducibile dal bilancio aziendale.
A differenza del passato, è esclusa la possibilità di acquistare i voucher presso i tabaccai ed il circuito bancario, in quanto è previsto che tutte le operazioni inerenti le prestazioni occasionali (registrazione preventiva degli utilizzatori e dei lavoratori, nonché comunicazioni di utilizzo) dovranno avvenire esclusivamente tramite il sito dell’Inps.
Come detto, sia il prestatore che l’utilizzatore dovranno necessariamente registrarsi preventivamente sul sito dell’Inps e, tramite il medesimo sito, l’utilizzatore dovrà ogni volta provvedere a comunicare l’inizio lavorativo almeno 60 minuti prima che questo avvenga.
Tutto il marchingegno appare un po’ pesante e farraginoso però, d’altra parte, è necessario che esista un sistema che renda possibili controlli e verifiche per evitare che, nuovamente, i furbetti riescano a fare un utilizzo “allegro” di questo strumento. La speranza è che, quantomeno, tutti questi lacci e lacciuoli riescano a limitare gli abusi e, quindi, contribuiscano a dare piena dignità a questa tipologia contrattuale.
 
A cura di Bruno Bravi  
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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