Le condizioni di legge che devono sussistere perché un socio possa finanziare la propria società, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, sono le seguenti:
- ssere iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;
- detenere una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell’ammontare del capitale nominale quale risulta dall’ultimo bilancio approvato;
- tale possibilità dev’essere espressamente prevista dallo Statuto.
La prima conseguenza è quella secondo cui, nel caso di conflitto tra creditori chirografari e soci, la società deve preferire il pagamento dei suoi debiti verso i terzi e deve quindi postergare il credito dei soci.
In altri termini, l’amministratore che rimborsa deve prestare attenzione a che il rimborso del finanziamento non generi l’incapacità della società a far fronte ai suoi impegni con i creditori diversi dai soci: se infatti si determinasse una situazione nella quale il rimborso del finanziamento pregiudicasse il diritto dei creditori a ricevere il pagamento di quanto loro dovuto, quel rimborso si rivelerebbe illecito, oltreché fonte di responsabilità per l’amministratore stesso.
Quindi, nel caso in cui, entro un anno dal giorno in cui il finanziamento sia stato rimborsato ai soci, la società dovesse fallire, la società, tramite la curatela fallimentare, ha il diritto di ripetere quel rimborso e ad esperire l’azione di responsabilità verso l’amministratore.
Al contrario, i finanziamenti da parte dei soci sono liberamente rimborsabili, qualora non dovessero ricorrere le seguenti condizioni:
- eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- trovarsi in una situazione finanziaria tale per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Si pensi, ad esempio, agli indici di struttura patrimoniale-finanziaria ed in particolare al grado di indebitamento, pari al rapporto tra i mezzi di terzi ed i mezzi propri.
L’eventuale e successiva rinuncia al credito, espressamente formulata dal socio, determina il passaggio del finanziamento dai debiti al patrimonio netto, in un’apposita riserva di capitale senza interessare il conto economico.
I debiti verso soci per finanziamenti vanno inseriti in un’apposita voce del passivo (D3). In Nota Integrativa, è prevista, infine, l’indicazione dei finanziamenti dei soci “ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori sociali”.
A cura di Alessandro Delle Cese