Logicamente, il lavoratore prima di fare la propria scelta dovrà valutarne attentamente la convenienza economica, in quanto essa non sarà revocabile.
L’importo erogato mensilmente sarà quantificato a tutti gli effetti con le modalità previste per il TFR, cioè sommando tutte le somme maturate nel mese in questione in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione dei rimborsi spese, e dividendo tale somma per il divisore 13,5; dal risultato si detrae poi un importo pari allo 0,5% dell’imponibile previdenziale del mese stesso.
Sull’importo mensile così determinato, per espressa previsione legislativa non sarà dovuta nessuna contribuzione né da parte del lavoratore né dell’azienda. Esso sarà però assoggettato a tassazione ordinaria (a differenza del TFR vero e proprio, che viene assoggettato a tassazione separata, solitamente più favorevole). Tuttavia, e questo è un aspetto positivo, tale anticipazione mensile, pur entrando a far parte del reddito ordinario, non sarà presa in considerazione ai fini del conteggio per l’attribuzione del “bonus” di 80€ mensili. Ben diverso sarò invece l’impatto che tale mensilizzazione potrà avere sulla determinazione delle detrazioni fiscali, degli assegni per il nucleo familiare, delle addizionali regionali e comunali, del valore dell’ISEE.
La Stabilità, nell’introdurre la mensilizzazione del TFR, prevede che possano aderirvi anche tutti coloro che risultano iscritti a Fondi di previdenza complementare, in deroga alle norme generali che ne regolamentano la contribuzione.
È bene chiarire che tali lavoratori otterranno il pagamento mensile del proprio TFR man mano che matura, ma dovranno essere consapevoli che il TFR che incasseranno al termine del rapporto di lavoro sconterà la mancanza di 40 mesi di accantonamenti e relative rivalutazioni annuali; ovvero, se si era optato per la pensione integrativa, l’importo di quest’ultima subirà una flessione a causa del mancato versamento delle quote di TFR al fondo stesso.
Per quanto riguarda le aziende, dal punto di vista economico non comporterà differenze; il problema potrebbe, invece, essere di carattere finanziario, almeno per quanto riguarda le aziende inferiori a 50 dipendenti (le altre già versano l’importo del TFR maturato o ai Fondi di previdenza integrativa oppure al Fondo di Tesoreria presso l’Inps). Per ovviare a tale possibile aggravio, la nuova norma prevede la possibilità di accedere ad appositi finanziamenti estremamente agevolati, garantiti dall’Inps e dallo Stato, con interessi e oneri che annualmente non potranno risultare superiori all’indice di rivalutazione del TFR.
A cura di Bruni Bravi