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Speciale Stabilità 2015: le conseguenze per le regioni

26/2/2015

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La Legge di Stabilità assegna, per il 2015, un taglio al comparto Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni di 6 miliardi e 200 milioni di Euro, passando dai 3 miliardi e 600 milioni del 2013 a zero.
A fronte di una spesa sostenuta nel 2012 di 4 miliardi e 675 milioni per garantire i servizi essenziali, le regioni si trovano adesso a dover gestire gli stessi servizi con 2 miliardi di euro a loro disposizione e lo stesso personale. I commi che si occupano dell’argomento, nella Legge di Stabilità, sono molteplici, eccone alcuni:
COMMA 254. Proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego.
COMMI 418 e 419. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con decreto ministeriale è stabilito l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire.
COMMA 420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto di ricorrere a mutui, di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità, di attivare rapporti di lavoro e attribuire incarichi di consulenza.
COMMA 424. Prevede che le regioni e gli enti locali destinino prioritariamente al personale delle Province e Città metropolitane soprannumerario in mobilità gli spazi assunzionali previsti, fatti salvi i vincitori di concorso in graduatoria vigente.
COMMA 425 Prevede l’avvio di un processo di ricognizione dei posti liberi nelle amministrazioni statali da poter destinare alla ricollocazione del personale soprannumerario in mobilità delle Province e Città Metropolitane.
COMMA 426 È prorogata al 31.12.2018 la disciplina volta al superamento del precariato di cui al DL 101/2013, rispetto al quale le PA possono bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per i titolari dei contratti a tempo determinato con caratteristiche di continuità.
Per i contratti a tempo indeterminato, l’articolo 5 della Stabilità 2015 prevede sia la deduzione totale della componente lavoro dalla base imponibile dell’IRAP, sia una sostanziale maggiorazione delle aliquote. Riguardo alla deducibilità del lavoro, la norma si inserisce tra i numerosi interventi che hanno modificato l’originaria neutralità del tributo a favore della componente lavoro.
Essendo l’IRAP la principale imposta regionale, si producono significativi effetti sulle Regioni, sulla loro autonomia impositiva, ma, soprattutto, sul finanziamento dei servizi sanitari.


A cura di Monica Chivino


© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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