Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio relativamente alla predette lavoratrici.
L’INPS ha comunicato, con la circolare 116 del 12 dicembre 2016, che il bonus bebè previsto in origine per le lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata è esteso alle lavoratrici autonome.
Quindi le lavoratrici autonome o imprenditrici, in particolare le coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane, esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome potranno presentare all’INPS la richiesta di concessione del beneficio.
Anzitutto è necessario che le lavoratrici siano in regola con i versamenti contributivi. In assenza di regolarità contributiva non potrà accedere al servizio.
Ma in cosa consiste il beneficio? Le lavoratrici autonome, in regola con il versamento contributivo, hanno diritto a tre mesi di congedo parentale entro l’anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Nel caso in cui la lavoratrice decida di rinunciare al congedo parentale, continuando a lavorare, questo periodo potrà essere monetizzato con la concessione del beneficio previsto dalla L. 92/2012.
Il contributo di 600 euro per ogni mese di congedo potrà essere corrisposto o in forma di voucher (buoni lavoro) da utilizzare per l’acquisto di servizio di babysitting o in forma di contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata.
La domanda deve essere presentata, purché non sia trascorso un anno dalla nascita o dall’ingresso del figlio e si abbia ancora a disposizione un periodo di almeno un mese di congedo parentale non fruito, in via telematica attraverso il sito www.inps.it, utilizzando il PIN INPS dispositivo, oppure tramite patronato.
A cura di Giovanni Firera