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Riforma del terzo settore, fase attuativa

5/9/2017

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L’iter normativo riguardante la riforma del terzo settore si è concluso. Si passa ora alla fase attuativa.
Il 3 luglio scorso è scaduta la delega conferita al Governo per il completamento della riforma del Terzo settore. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli ultimi Decreti attuativi, relativi al Codice del Terzo settore, all’Impresa Sociale e alla riforma de Cinque per mille, si è chiuso un ciclo avviato più di tre anni fa con il lancio, da parte dell’allora Premier, delle linee guida che hanno costituito un costante faro di riferimento di tutto il percorso normativo.
Ora si apre una fase nuova, forse la più difficile: trasformare le norme in un cambiamento reale visibile nella vita quotidiana delle nostre comunità. È una sfida che riguarda non solo le istituzioni chiamate a dare piena attuazione alle norme varate ed ad impegnare efficacemente le risorse allocate, ma anche tutti i soggetti che hanno voluto e sostenuto talvolta criticamente questa riforma.
Ci sono oltre 300.000 organizzazioni di Terzo settore, più di 6 milioni di volontari, una decina di milioni di persone associate, un fatturato di circa 67 miliardi con un milione di occupati, e circa 4,5 miliardi di donazioni ed erogazioni liberali. È evidente, dunque, che il Terzo settore rappresenta una delle reti che tiene insieme il Paese. Ma la sfida dei prossimi mesi starà nel moltiplicare il numero delle persone che dedicano tempo all’azione volontaria, nel favorire chi vuole sostenere nuove opere sociali, nel promuovere la cittadinanza attiva. La sfida starà anche nel coinvolgere quell’Italia e quegli italiani che si sentono soli, dimenticati dalle istituzioni e dalla comunità. Sarà un banco di prova importante e l’occasione per ristabilire un legame fecondo e di scambio tra cittadini e istituzioni.
Gli elementi che caratterizzano questi provvedimenti da tempo attesi, sono molteplici e complessi. Per la loro definizione hanno avuto una parte importante le organizzazioni, gli enti, le reti associative che con il proprio bagaglio di conoscenza, esperienza e competenza hanno contribuito notevolmente a determinare una svolta impegnativa che avrà effetti a medio e lungo periodo, sia sulle organizzazioni di mercato sia sulle amministrazioni pubbliche.
Analizzando sommariamente i contenuti del Codice del Terzo settore è evidente lo scopo di provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina sia civilistica che fiscale vigente in materia. È prevista l’acquisizione facilitata della personalità giuridica delle associazioni e l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui gli enti di Terzo settore possono operare. Viene disciplinata la nascita delle Reti Associative e la riforma dei Centri di Servizio per il Volontariato, che erogano servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. L’istituzione Registro Unico Nazionale del Terzo settore, invece, è volta a sostituire i 33 diversi registri attualmente esistenti, facilitando la conoscibilità e la trasparenza per tutti gli stakeholders di riferimento. Lo sviluppo del Terzo settore è sostenuto da uno specifico Fondo che è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili sono determinate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Codice del Terzo settore affronta anche aspetti connessi al regime fiscale degli enti introducendo un social bonus per la valorizzazione degli gli immobili pubblici destinati agli enti di Terzo settore e crediti di imposta per le erogazioni liberali. È altresì prevista la possibilità, per gli istituti di credito, di emettere specifici “Titoli di Solidarietà”, consistenti in obbligazioni o altri titoli di debito, destinati a favorire il finanziamento e il sostegno delle attività svolte degli enti di Terzo settore ed, infine, viene disciplinata la tassazione agevolata, equiparata a quella prevista per i Titoli di Stato, per chi presta fondi tramite portali online di Social Lending.
Lo Scopo del Decreto relativo all’Impresa sociale è quello di rilanciare il settore come motore di crescita e sviluppo di un’economia inclusiva e sostenibile e di facilitare la nascita di attività imprenditoriali a forte vocazione sociale. È stato ampliato il campo delle attività previste per le imprese a vocazione sociale estendendole al settore del microcredito, dell’housing sociale, del commercio equo e solidale e dell’agricoltura sociale. È prevista perfino la possibilità di ripartire, seppur in forma limitata, gli utili e gli avanzi di gestione. Anche in questo ambito sono state introdotte misure fiscali agevolative per chi investe nel capitale sociale delle imprese sociali, la defiscalizzazione degli utili interamente reinvestiti e la possibilità per le imprese di accedere a forme di raccolta di capitale di rischio tramite portali on line. Al contempo, al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese sociali, delle cooperative sociali e delle cooperative aventi la qualifica di ONLUS, operanti sul territorio nazionale. Le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni di euro, cui si aggiungono 23 milioni di euro per finanziamenti a fondo perduto. Da 7 novembre 2017 i suddetti enti potranno presentare domanda di ammissione attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’ultimo Decreto completa la riforma strutturale dell’istituto del Cinque per mille, provvede alla razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti di accesso al beneficio, la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di calcolo ed erogazione dei contributi. Di particolare evidenza è l’introduzione del principio di trasparenza delle informazioni sull’utilizzo del contributo, sia per i beneficiari che per l’amministrazione erogatrice, attraverso la redazione di un apposito rendiconto, corredato da una relazione illustrativa dalla quale risultino la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. I beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web i suddetti documenti. Al contempo, l’amministrazione erogatrice deve pubblicare sul proprio sito web gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.
 
A cura di Luigi Bobba
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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