La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge. Ed ecco di seguito le principali scadenze slittate utili a tutti.
Revisione veicoli: per tutti i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o con scadenza entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.
Patenti di Guida: la validità delle patenti di guida italiane scadute dal 31 gennaio 2020 (circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020) o in scadenza fino al 31 agosto 2020, è stata prorogata fino al 31 agosto 2020. La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.
Assicurazione auto: per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020 è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante (normalmente sono 15 giorni). La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.
Pneumatici invernali: il 15 aprile è scaduto il periodo in cui è previsto l’obbligo dell’uso degli pneumatici invernali, con circolare del 30 aprile 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato, sino al 15 giugno 2020, l’uso degli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato nella carta di circolazione, e comunque non inferiore a “Q”.
Carta d’identità: la legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha sancito che tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
Permesso di soggiorno: la legge n. 27 del 24 aprile 2020 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino al 31 agosto 2020.
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): diversamente dalle patenti, il Ministero dei Trasporti ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 della Cqc per il trasporto professionale di cose e persone, nonché dei certificati di formazione professionale (Cpp) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.
Bollo auto: la tassa è di competenza delle Regioni, pertanto il discorso è diverso in base alla residenza. La proroga interessa solo i bolli auto in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ed è differenziata da regione a regione: entro il 30 giugno 2020, senza incorrere in sanzioni, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Lazio e Calabria; entro il 31 luglio 2020 nelle Marche, Liguria, Valle d’Aosta e Abruzzo. Infine, la Sicilia ha previsto la cancellazione del bollo auto 2020 per chi rientra nei seguenti criteri: reddito inferiore a 15 mila euro e autovetture fino a 53 kW; vetture di proprietà di associazioni di volontariato e Onlus, auto con più di 10 anni di vita.
Le disposizioni approvate prevedono inoltre la sospensione del pagamento del bollo fino al 30 novembre 2020 per tutti i veicoli la cui scadenza era prevista tra l’8 marzo e il 31 ottobre 2020; ad oggi le altre regioni non hanno emanato proroghe. Per tutte le scadenze la proroga è del solo pagamento, pertanto le successive scadenze rimarranno invariate.
A cura di Adriana Pozzo.