Vista l’impossibilità di poter ottenere il risarcimento riconosciutole dai giudici nazionali, la vittima ha ritenuto di convenire in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per non aver ottemperato ad una direttiva comunitaria che prevedeva - per i casi come il suo - l’istituzione di appositi meccanismi di risarcimento del danno per i casi in cui gli autori del reato non potessero provvedere.
Nel 2016 infatti la Corte di Giustizia ha già accertato che l’Italia non ha ottemperato a questa direttiva ed in seguito a quella sentenza è stata prevista una forma di indennizzo, anche se simbolico. Dopo questo primo ricorso, vinto nell’affermazione di principio ma da perfezionare per gli importi da rimborsare, è in arrivo una seconda pronuncia della Corte di Giustizia. Nell’ambito della Causa C-129/19 la Corte di Giustizia è, infatti, chiamata a pronunciarsi su due questioni: vi è l’obbligo per lo stato di provvedere ad un risarcimento “equo ed adeguato” da riconoscere a qualsiasi vittima di un reato intenzionale violento, indipendentemente dal suo luogo di residenza.
Le conclusioni dell’Avvocato generale lasciano intuire che la sentenza sarà un altro passo avanti: il lento cammino dei diritti procede inesorabile.
Le ricadute pratiche di questa sentenza saranno molto importanti non solo per i viaggiatori transfrontalieri all’interno dell’Unione Europea ma anche per i tutti i soggetti residenti in Italia. Tutti coloro che sono vittime di un reato intenzionale violento, ove non possano ottenere un risarcimento dagli autori del delitto, potranno contare su un indennizzo riconosciuto dallo Stato nel quale sono accaduti i fatti violenti.
Non solo: sulla base della direttiva europea ogni Stato ha stabilito quali sono gli uffici preposti a trattare le richieste. In Italia è stata attribuita alle Prefetture la competenza per i risarcimenti richiesti allo Stato ed alle Procura Generale presso la Corte d’Appello ove risiede il richiedente il compito di interloquire con le autorità estere, ove sono avvenuti delitti, per consentire ai residenti in Italia di interloquire agevolmente con le autorità incaricate dei paesi comunitari.
La sentenza attesa è, quindi, determinante perché consentirà di risarcire qualsiasi vittima, a prescindere dalla residenza: va pertanto delineandosi un sistema che si riferirà a tutte le situazioni interne, riconoscendo che all’obbligo per lo Stato di garantire l’incolumità a chi è presente sul suo territorio corrisponde anche l’obbligo di procedere ad un risarcimento dei danni che non abbiano trovato altra forma di ristoro a carico dei colpevoli o di chi sia per loro responsabile civilmente.
Partendo da questa ulteriore conquista, inoltre, la materia dei risarcimenti appare destinata ad ampliarsi. Se il legislatore nazionale non affronterà una serie di questioni, appare presumibile che i cittadini italiani interesseranno nuovamente la Corte di Giustizia per il logico riconoscimento dei loro diritti. Resteranno da chiarire le procedure per i casi in cui non vi sta stata alcuna condanna penale per archiviazione del fascicolo ovvero prescrizione del reato ed allo stesso modo è intuibile che vi saranno richieste di allineare il risarcimento accordato a spese dello Stato ai risarcimenti stabiliti in via ordinaria, distinguendo danni emergenti, lucro cessante e spese legali. Nè pare ammissibile per il diritto comunitario l’esclusione dal diritto al risarcimento per i soggetti, condannati o con procedimento penale in corso, per i reati ritenuti di maggiore gravità e per evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Appare, infine, evidente come manchi nell’ordinamento nazionale una definizione del concetto di “reato intenzionale violento”, andando oltre lo stringato elenco di reati oggi previsti con rigida elencazione e non conforme allo spirito della direttiva comunitaria. Per quanto riguarda la categoria dei reati intenzionali nel diritto penale nazionale è certo utile la definizione delitti dolosi, già prevista dal codice penale; potrebbe essere invece utile una espressa definizione legislativa di reato violento.
L’ultimo aggiornamento degli importi, aggiornati con il decreto interministeriale del 22 novembre 2019 (pubblicato nella Gazz. Uff. del 23.1.2020) fa capire come il tema sia all’attenzione del legislatore nazionale.
Di fatto con la giustizia comunitaria stiamo scoprendo la possibilità di forme di risarcimento che l’ordinamento comunitario aveva inizialmente previsto solamente per agevolare i risarcimenti da riconoscere a chi poteva essere vittima di reati al di fuori del proprio paese di residenza. Giudicando di fatto anche anche sulla base della convenzione Europea sul risarcimento delle vittime di reati violenti, ad oggi non ancora sottoscritta dall’Italia la Corte di Giustizia non fa altro che affermare le logiche conseguenze del divieto di “discriminazione inversa”, ovvero della regola che impedisce di trattare i residenti in uno stato in modo diverso dagli stranieri. Così facendo, si fa strada il principio in base al quale lo Stato deve garantire la sicurezza dei suoi cittadini e, quando fallisce, deve quantomeno provvedere a garantire alle vittime un adeguato risarcimento.
A cura di Mary Lin Bolis.