La Legge citata, entrata in vigore il 17 maggio 2014, da un lato ha disposto la disciplina sanzionatoria dei reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, dall’altro ha sancito la possibilità per l’imputato di chiedere la sospensione del processo con la messa in prova, nonché la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
Trattasi di una depenalizzazione “a doppio binario” in quanto prevede, insieme alla sanzione amministrativa, a fronte di reati per i quali è prevista la pena della multa o dell’ammenda, anche la trasformazione in illecito civile di alcuni reati.
Tra i nuovi illeciti amministrativi emergono violazioni datate, come il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulti e rivolte popolari, ma altresì illeciti concernenti temi più innovativi, come il diritto d’autore, ed infine fattispecie alquanto attuali e delicate come le omissioni di versamenti previdenziali e contributivi, che non costituiranno più reato fino alla soglia di 10.000 euro.
Rappresenteranno, invece, illeciti civili il falso in scrittura privata, l’ingiuria, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite.
Il cosiddetto “doppio binario” manifesta il proprio peso con riferimento all’entità della sanzione: sul fronte amministrativo, la sanzione sarà compresa fra i 10.000 ed i 50.000 euro, mentre la sanzione civile varierà da 100 a 12.000 euro.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 15 gennaio 2016 e, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, è stato approvato in esame definitivo un Decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione.
L’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi, anche per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione.
Dalla riforma in discorso sono rimasti esclusi i reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda, attengono alla normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato. Il gettito della sanzione civile, che ha natura pubblicistica, si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa e sarà devoluto alla Cassa delle Ammende.
Si tratta, quindi, di una depenalizzazione attenta all’attuale dibattito politico (tutte le violazioni in materia di clandestini restano fuori) oltre che a questioni di armonizzazione di sistema, considerato che va a toccare un tema delicato come la (parziale) depenalizzazione delle omissioni di versamenti previdenziali e contributivi.
Accanto a fattispecie datate e bizzarre - dall’obbligo di denuncia di detenzione di beni confiscati dalla Repubblica di Salò al rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulti e rivolte popolari - dal novero penale sono stati eliminati anche il noleggio e la riproduzione di cd e assimilati (diritto d’autore), l’installazione di distributori di carburante automatizzati non autorizzati, gli atti osceni e gli spettacoli teatrali e cinematografici osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza.
Quanto al passaggio di competenze delle autorità preposte al controllo, lo spostamento riguarderà di fatto le autorità amministrative già coinvolte nei procedimenti amministrativi e/o sanzionatori e, nel caso di ex reati codicistici, il prefetto.
La trasmissione degli atti inerenti i fascicoli “ex penali” già radicati dovrà avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, salvo che il fatto sia già prescritto o estinto per altra causa.
Qualora l’azione penale sia già stata esercitata, il giudice pronuncerà in camera di consiglio un sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere, disponendo la contestuale trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente.
Tuttavia il fatto depenalizzato potrà essere nuovamente disciplinato dal Codice penale laddove siano previste aggravanti legate alla reiterazione. Per quanto riguarda i fatti già giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, alla depenalizzazione provvederà il giudice dell’esecuzione.
Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto che rispetto a taluni illeciti abbia maggior forza di prevenzione, generale e speciale, una sanzione certa in tempi rapidi rispetto alla minaccia di un processo penale che, a causa dei tempi che scandiscono il procedimento penale stesso, incorre nel rischio della mancata sanzione.
Sostituire la sanzione penale con quella pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, potrebbe certamente determinare più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, liberando contestualmente le Procure da affari di scarsa rilevanza.
Si auspica che la previsione, da un lato, di una sanzione civile di carattere economico e, dall’altro, del risarcimento del danno possa avere più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo agli illeciti depenalizzati rispetto ad un eventuale, ma talvolta non effettivo, processo penale.
A cura di Elisa Fea