Al fine di renderlo facilmente e largamente fruibile, cerchiamo di riassumerne le condizioni di concedibilità, evidenziate dall’Inps per mezzo di due circolari emanate nei mesi di febbraio e marzo scorsi.
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria. A tal fine, le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
- il premio viene riconosciuto anche alle cittadine non comunitarie se in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione Europea.
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione nazionale od internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva;
- affidamento preadottivo nazionale o internazionale.
In caso di adozione o di affidamento preadottivo, alla domanda va allegata copia del provvedimento giudiziario o, quantomeno, vanno indicati gli estremi del provvedimento stesso affinché l’Inps possa reperirlo presso l’Amministrazione che lo detiene.
Se la domanda è presentata da una cittadina non comunitaria, l’Inps effettuerà tutte le verifiche necessarie per accertare l’effettiva spettanza, sulla base delle informazioni e della documentazione allegata alla domanda stessa.
Il beneficio verrà concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato ovvero affidato.
Sicuramente non si tratta di una somma eclatante, ma senz’altro potrà costituire un piccolo aiuto in tanti casi di necessità. Piuttosto che niente…
A cura di Bruno Bravi