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Premio alla nascita o adozione di un minore

12/5/2017

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La Legge di bilancio per il 2017 prevede un premio dell’importo di 800 euro alla nascita o all’adozione di un minore.
Tra i vari strumenti di sostegno alla famiglia, la Legge di bilancio per il 2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte dei redditi, (…), è corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”.
Al fine di renderlo facilmente e largamente fruibile, cerchiamo di riassumerne le condizioni di concedibilità, evidenziate dall’Inps per mezzo di due circolari emanate nei mesi di febbraio e marzo scorsi.
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria. A tal fine, le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
  • il premio viene riconosciuto anche alle cittadine non comunitarie se in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione Europea.
Il premio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione nazionale od internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva;
  • affidamento preadottivo nazionale o internazionale.
La domanda deve essere presentata all’Inps dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, allegando la relativa certificazione sanitaria attestante la data presunta del parto. Se, anziché in relazione alla gravidanza, la domanda fosse presentata in relazione al parto, nella domanda la madre dovrà autocertificare la data del parto e le generalità del bambino.
In caso di adozione o di affidamento preadottivo, alla domanda va allegata copia del provvedimento giudiziario o, quantomeno, vanno indicati gli estremi del provvedimento stesso affinché l’Inps possa reperirlo presso l’Amministrazione che lo detiene.
Se la domanda è presentata da una cittadina non comunitaria, l’Inps effettuerà tutte le verifiche necessarie per accertare l’effettiva spettanza, sulla base delle informazioni e della documentazione allegata alla domanda stessa.
Il beneficio verrà concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato ovvero affidato.
Sicuramente non si tratta di una somma eclatante, ma senz’altro potrà costituire un piccolo aiuto in tanti casi di necessità. Piuttosto che niente…     
 
A cura di Bruno Bravi
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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