Le indagini condotte dalla Commissione UE del 2011 (caso AT. 39914) avevano accertato che nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano deliberatamente manipolato il tasso Euribor, fondamentale nella determinazione dei tassi di interesse dei mutui a tasso variabile.
Le indagini della Commissione sono state indirizzate verso quattro Banche, e precisamente Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland.
Le banche coinvolte hanno sostanzialmente ammesso di aver manipolato l’Euribor. Queste ammissioni hanno portato la Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 a sanzionare gli istituti con pesanti ammende.
Nel punto 4.1 della Decisione la Commissione chiarisce quali sono i comportamenti illeciti compiuti dalle Banche, e precisamente:
1. comunicavano e/o ricevevano preferenze per un “settaggio” a valore costante, basso o alto di certi valori Euribor;
2. si scambiavano informazioni dettagliate non di dominio pubblico/disponibili sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati per l’Euribor di certi valori di almeno una delle proprie banche;
3. esploravano la possibilità di allineare le proprie posizioni commerciali EIRD sulla base delle informazioni ottenute per (a) o (b);
4. esploravano la possibilità di allineare almeno uno degli invii futuri di dati delle proprie banche per l’Euribor sulla base di informazioni ottenute attraverso (a) o (b);
5. si rivolgeva all’incaricato dell’Invio dei dati Euribor della propria banca, o affermava che tale discussione doveva compiersi, per chiedere un invio di dati all’agente calcolatore dell’EBF che seguissero una certa direzione o un livello specifico;
6. che avrebbe riferito, o riferiva la risposta dell’incaricato prima del momento dell’invio giornaliero dei dati all’agente calcolatore o, nei casi in cui il trader ne aveva già discusso con l’incaricato, comunicava le informazioni ricevute all’altro trader. La Commissione ha accertato che le condotte sopra descritte sono state perpetrate nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
Riflessi sulla validità dei mutui a tasso variabile collegati all’Euribor
Alla luce delle conclusioni della Commissione, è sorto l’interrogativo sulla dei mutui a tasso variabile. Infatti, la manipolazione dell’Euribor comporta la violazione sia della normativa antitrust italiana ed europea ed è opinione condivisa dei giuristi la nullità della stipula relativa al tasso di interesse perché derivante un’intesa illecita.
L’ ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza sezione della Corte di Cassazione ha confermato la rilevanza della decisione della Commissione di valutare la nullità del tasso del finanziamento laddove definito sulla base dell’Euribor.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il tasso applicato nel contratto di leasing determinato da Banco BPM facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso quell’accordo manipolativo. Il principio però è applicabile a tutti i finanziamenti a tasso variabile agganciati al tasso euribor e in particolare quelli in essere tra il settembre 2005 ed il maggio 2008.
La Cassazione ha ribaltato la pronuncia di appello, la quale aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. n. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento.
Diversamente, dalla corte d’appello, la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Commissione debba essere valutata come prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.
Il valore di prova privilegiata, inoltre, continua la Cassazione, prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la stessa banca finanziatrice, giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.
Per quali mutui è possibile recuperare la differenza di interessi sull’Euribor
La sentenza della Cassazione riguarda la nullità degli interessi pagati nel periodo 2005-2008. È da ritenere, pertanto, che tutti i mutui contratti in tale periodo e nel periodo precedente possono essere oggetto di ricalcolo. La prescrizione decennale del diritto a chiedere la restituzione decorre dal pagamento dell’ultima rata del prestito. Pertanto, tutti i mutui con tasso variabile attualmente in essere e contratti prima del 30/5/2008 possono essere oggetto di ricalcolo ai fini della restituzione dei maggiori interessi. Allo stesso modo possono anche essere oggetto di ricalcolo i finanziamenti contratti prima del 30/5/2008 ed estinti nei dieci anni precedenti ad oggi.
Come fare per recuperare gli interessi sui mutui a tasso variabile euribor
La sentenza della cassazione potrebbe aprire la strada ad azioni legali e richieste di restituzione degli interessi pagati su mutui a tasso variabile e altre operazioni di finanziamento (leasing, IRS etc) contratti fra il 2005 e 2008. L’obiettivo dell’azione legale è di ottenere l’azzeramento o il ricalcolo con il tasso di cui all’art. 117 TUB (Tasso Minimo BOT annuale).
In base a primi conteggi un mutuo di 200.000 euro potrebbe comportare un recupero di 4.000/7000 euro per il triennio 2005-2008.
È importante, per tutti i mutuatari che ritengono di essere danneggiati attivarsi tempestivamente per fare valere i propri diritti.