La legge ha infatti superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.
In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
In pratica, sia nell’omicidio stradale che nelle lesioni personali gravi e gravissime, non scatterà più la revoca della patente nel caso di violazioni delle norme del codice della strada che non siano la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, neppure per alcune aggravanti specifiche della legge 41/2016 come il passaggio con il semaforo rosso, l’alta velocità, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale.
L’ASAPS, promotrice con le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, della raccolta delle firme per la legge sull’Omicidio stradale può ritenersi soddisfatta per la tenuta sostanziale della legge 41/2016 dopo il vaglio della Consulta.
Ora, probabilmente, ci sarà da definire un ulteriore aspetto, quello della procedibilità d’ufficio per tutti gli incidenti con lesioni gravi (superiori a 40 giorni di prognosi) mentre da più parti – anche negli uffici operativi delle forze di polizia – si auspica il ritorno alla procedibilità a querela di parte.
A cura di Giordano Biserni.