Una delle principali motivazioni che condizionano aziende e professionisti nella scelta di un’autovettura è senz’altro la ricerca della maggior deducibilità fiscale possibile. In questa sede metteremo in evidenza le principali differenze tra le diverse formule di acquisizione di un autoveicolo e quale la più conveniente. A cura di Alessandro Delle Cese |
L’anticipo modulabile ne fa un prodotto su misura per i Clienti che hanno l’esigenza di sostituire frequentemente l’auto con un impegno minimo di capitale. Alla fine del contratto, il cliente può scegliere se riscattare l’auto, diventandone l’effettivo proprietario, oppure restituirla. Il noleggio a lungo termine invece, è un contratto che prevede l’uso dell’auto dietro versamento di un canone mensile. Tra i vantaggi del noleggio c’è la possibilità di inserire nella rata mensile il pagamento di vari servizi accessori, quali: l’assicurazione o il soccorso stradale, ma anche l’auto sostitutiva in caso di fermo del veicolo. Il noleggio è ideale per chi vuol avere a disposizione un’auto senza doverla acquistare, né temere la svalutazione del mezzo, oppure avere la certezza della spesa mensile.
La proprietà dell’autoveicolo infine rimane alla società di noleggio e il cliente non può optare per l’acquisto dell’auto al termine del contratto, ma deve semplicemente limitarsi a restituirla. Il noleggio, quindi, è un’ottima soluzione per semplificare la gestione fiscale del veicolo. Infatti, tutti i costi relativi all’auto, dalla manutenzione alle coperture assicurative, sono generalmente inclusi in un’unica fattura. Prima di concludere, occorre fare riferimento anche all’altra formula disponibile, quella del finanziamento bancario o del concessionario (attraverso una compagnia finanziaria). Anche in questo caso, la scelta dipende dalle esigenze personali e dall’uso che si intende fare del veicolo.
Nonostante leasing e finanziamento siano due forme contrattuali apparentemente simili, in realtà vi sono delle differenze sostanziali. Sia il leasing, sia il finanziamento prevedono un pagamento periodico da parte del richiedente, ma mentre con il leasing, al termine del contratto, si può decidere se acquistare l’auto oppure restituirla, con il finanziamento si diventa subito proprietari. Le detrazioni e le deduzioni fiscali invece, variano a seconda del soggetto che sottoscrive un contratto di leasing, o effettua il noleggio (o l’acquisto). Vi sono infatti, percentuali diverse per aziende, professionisti e agenti di commercio e dal tipo di utilizzo che si farà del veicolo.
Non esiste una risposta definitiva e valida per tutti. La convenienza dipende dall’utilizzo che si intende fare del veicolo e dalla tipologia di contribuente. Per fare la scelta giusta, il Cliente deve valutare con attenzione i pro e contro di leasing e noleggio, partendo sempre dalle proprie specifiche esigenze. L’auto in uso promiscuo al dipendente. Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti, la forma più frequentemente fruita è quella dell’utilizzo promiscuo, in cui il dipendente utilizza l’autovettura tanto per le finalità aziendali, quanto ai fini personali.
Nella busta paga del dipendente occorre però, rilevare un compenso in natura tassabile (fringe benefit), determinato computando, secondo la nuova normativa, non più in misura forfettaria fissa del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km, bensì in misura variabile applicando ai costi Aci una percentuale che varia a seconda della quantità di anidride carbonica (CO2) emessa dal veicolo. Il datore di lavoro può addebitare al dipendente un corrispettivo a fronte dell’utilizzo personale del veicolo.
Tale contributo, al lordo dell’Iva, può arrivare ad azzerare il valore forfetario del benefit imponibile. In tal caso, all’impresa sarà assicurata la deduzione del 70% dei costi (in luogo del 20% di un’auto aziendale), sia riguardo alle spese di gestione della vettura, sia al costo di acquisizione (senza alcun limite rapportato al valore del mezzo - quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio), nonché la piena detrazione dell’Iva.