Gente in Movimento
  • Home
  • Chi siamo
  • Notizie
  • Collaboratori
  • Rivista
    • Sfoglia GM
    • Scarica GM
    • Regala GM
  • Contatti
  • Sponsor & Partner

Mediazione tributaria: atto secondo

17/7/2017

0 Comments

 
Foto
Ricorso, reclamo, mediazione: ecco tutte le novità e procedure inerenti a queste tematiche.
L’art. 10 del D.L. 24/4/2017, n. 50, ha elevato da 20.000 a 50.000 euro il limite di soglia entro il quale va esperita la procedura di reclamo-mediazione qualora si voglia impugnare un atto emesso dall’Agenzia delle entrate o da altro ente impositore o dall’Agente della riscossione.
Per la determinazione del valore della lite, si calcola l'imposta richiesta o l'ammontare delle sanzioni in caso di atti irrogativi delle medesime, ex art. 12 del D.Lgs. 546/92.
Per quel che concerne le tempistiche per l’applicazione della modifica, lo stesso articolo 10 fissa il termine agli “atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018″. Evidente già da subito l’incertezza della disposizione in esame: il termine del 1 gennaio 2018 a cosa corrisponde? Al momento in cui l’atto è stato portato all’Ufficio di Posta o al successivo momento in cui è stato ricevuto dal contribuente? 
La risposta a questo dubbio non è di poco conto in quanto una gran mole - soprattutto di avvisi di accertamento - viene spedita prima del 31/12, ma di fatto essi vengono consegnati ai contribuenti solo dopo il 01/01.
In applicazione del principio del favor rei del contribuente, si dovrebbe propendere per la seconda opzione: il termine da tenere in considerazione è il momento in cui l’atto viene recapitato. Così facendo, infatti, il nuovo più alto limite si applicherà anche alla maggior parte degli atti inviati a fine 2017. 
Sembrerebbe quindi tutto bene. In realtà, alcune lacune ci sono.  Perché non è ancora stata metabolizzata la precedente novità portata dal D.Lgs. 156/2015, che ha ampliato l'ambito di applicazione del reclamo, estendendolo dalle controversie contro la sola agenzia delle Entrate a quelle contro l'agenzia delle Dogane, l'agente della riscossione e gli enti locali. Tale intervento ha invero trascurato un profilo assolutamente essenziale, quale la garanzia della (tendenziale) terzietà del soggetto preposto alla gestione del reclamo.
Perché è chiaro che il reclamo può servire a deflazionare il contenzioso se il riesame dell'atto è condotto senza condizionamenti. Cosa che sarebbe assicurata affidando il reclamo ad un soggetto completamente terzo rispetto alla parti in causa: cosa che ad oggi è fattibile solo se si sta “reclamando” alle Agenzie Fiscali, le uniche per le quali esistono apposite strutture diverse ed autonome da quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili. Per tutti gli altri enti impositori si rinvia invece ai limiti ed alle possibilità offerte dalle rispettive strutture organizzative. Limiti e possibilità che, nel caso soprattutto dei comuni, significano quasi certamente non poter offrire le medesime (pur parziali) garanzie.
Ma andiamo con ordine e ricordiamo l’iter del reclamo.
La procedura di reclamo/mediazione opera qualora il contribuente intenda contestare in via giudiziale un atto di valore sino a 20.000 euro (50.000 euro dall'1/1/2018): in tal caso, egli è tenuto a notificare un normale ricorso entro il consueto termine decadenziale dei 60 giorni valente altresì come reclamo che, in via eventuale, può contenere una proposta di mediazione.
C’è quindi la possibilità che la lite possa essere definita tramite mediazione, potendosi negoziare la pretesa e fruendo di una riduzione delle sanzioni.
Qualora non si riesca a trovare un accordo, o quando il reclamo/ricorso non sia accolto in via amministrativa, il contribuente deve depositarlo presso la segreteria del giudice.
Sia chiaro, il contribuente non deve formare un ulteriore ricorso, in quanto il reclamo stesso è già tale. Detto atto, senza alcuna aggiunta in ragione del divieto di integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. 546/92, verrà depositato presso la segreteria del giudice, insieme alla copia della ricevuta di spedizione/consegna del ricorso, dell'atto reclamato, del certificato di pagamento del contributo unificato e della nota di iscrizione a ruolo.
Il termine per la costituzione in giudizio decorre spirati 90 giorni dalla notifica del reclamo, se entro detta data non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo stesso o non sia stata conclusa la mediazione.
Si rammenta che il termine per la costituzione in giudizio del contribuente è di 30 giorni ed è a pena di decadenza (art. 22 del D.Lgs. 546/92) mentre quello per il resistente è di 60 giorni ed è solo ordinatorio (art. 23 del D.Lgs. 546/92). Rimane applicabile la sospensione feriale sia per il termine relativo alla costituzione in giudizio sia per il termine di 90 giorni.
 
A cura di Daniela Pavan
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    RUBRICHE

    Tutti
    ATTUALITÀ
    BENESSERE E BELLEZZA
    CINEMA E LIBRI
    CONSUMATORE
    COSTUME E SOCIETÀ
    DESIGN
    ECONOMIA E LAVORO
    EUROPA
    EVENTI
    EVENTI E SPETTACOLI
    FOOD & WINE
    FOTOGRAFIA
    IMPRESA
    INNOVAZIONE
    MODA
    MOTORI
    MUSICA
    POLITICA
    PREVIDENZA
    PROFESSIONI
    RASSEGNA STAMPA
    SICUREZZA
    SPORT
    TEMPO LIBERO
    VIAGGI

    ARCHIVIO

    Marzo 2023
    Gennaio 2023
    Dicembre 2022
    Novembre 2022
    Ottobre 2022
    Maggio 2022
    Aprile 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Gennaio 2022
    Dicembre 2021
    Novembre 2021
    Ottobre 2021
    Settembre 2021
    Agosto 2021
    Luglio 2021
    Giugno 2021
    Maggio 2021
    Aprile 2021
    Marzo 2021
    Febbraio 2021
    Gennaio 2021
    Dicembre 2020
    Novembre 2020
    Ottobre 2020
    Settembre 2020
    Agosto 2020
    Luglio 2020
    Giugno 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020
    Dicembre 2019
    Novembre 2019
    Ottobre 2019
    Settembre 2019
    Agosto 2019
    Luglio 2019
    Giugno 2019
    Maggio 2019
    Aprile 2019
    Marzo 2019
    Febbraio 2019
    Gennaio 2019
    Dicembre 2018
    Novembre 2018
    Ottobre 2018
    Settembre 2018
    Agosto 2018
    Luglio 2018
    Giugno 2018
    Maggio 2018
    Aprile 2018
    Marzo 2018
    Febbraio 2018
    Gennaio 2018
    Dicembre 2017
    Ottobre 2017
    Settembre 2017
    Luglio 2017
    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014

Copyright © 2019 GENTE IN MOVIMENTO. Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. n° 3/2014
Proprietario ed Editore: DGConsulting s.c. (P.IVA 05034680966), con iscrizione al ROC n° 24934.
​Direttore responsabile: Secondo Sandiano
Per qualsiasi comunicazione: redazione@genteinmovimento.com -  Collabora con noi
Iscriviti alla Newsletter