Per la determinazione del valore della lite, si calcola l'imposta richiesta o l'ammontare delle sanzioni in caso di atti irrogativi delle medesime, ex art. 12 del D.Lgs. 546/92.
Per quel che concerne le tempistiche per l’applicazione della modifica, lo stesso articolo 10 fissa il termine agli “atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018″. Evidente già da subito l’incertezza della disposizione in esame: il termine del 1 gennaio 2018 a cosa corrisponde? Al momento in cui l’atto è stato portato all’Ufficio di Posta o al successivo momento in cui è stato ricevuto dal contribuente?
La risposta a questo dubbio non è di poco conto in quanto una gran mole - soprattutto di avvisi di accertamento - viene spedita prima del 31/12, ma di fatto essi vengono consegnati ai contribuenti solo dopo il 01/01.
In applicazione del principio del favor rei del contribuente, si dovrebbe propendere per la seconda opzione: il termine da tenere in considerazione è il momento in cui l’atto viene recapitato. Così facendo, infatti, il nuovo più alto limite si applicherà anche alla maggior parte degli atti inviati a fine 2017.
Sembrerebbe quindi tutto bene. In realtà, alcune lacune ci sono. Perché non è ancora stata metabolizzata la precedente novità portata dal D.Lgs. 156/2015, che ha ampliato l'ambito di applicazione del reclamo, estendendolo dalle controversie contro la sola agenzia delle Entrate a quelle contro l'agenzia delle Dogane, l'agente della riscossione e gli enti locali. Tale intervento ha invero trascurato un profilo assolutamente essenziale, quale la garanzia della (tendenziale) terzietà del soggetto preposto alla gestione del reclamo.
Perché è chiaro che il reclamo può servire a deflazionare il contenzioso se il riesame dell'atto è condotto senza condizionamenti. Cosa che sarebbe assicurata affidando il reclamo ad un soggetto completamente terzo rispetto alla parti in causa: cosa che ad oggi è fattibile solo se si sta “reclamando” alle Agenzie Fiscali, le uniche per le quali esistono apposite strutture diverse ed autonome da quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili. Per tutti gli altri enti impositori si rinvia invece ai limiti ed alle possibilità offerte dalle rispettive strutture organizzative. Limiti e possibilità che, nel caso soprattutto dei comuni, significano quasi certamente non poter offrire le medesime (pur parziali) garanzie.
Ma andiamo con ordine e ricordiamo l’iter del reclamo.
La procedura di reclamo/mediazione opera qualora il contribuente intenda contestare in via giudiziale un atto di valore sino a 20.000 euro (50.000 euro dall'1/1/2018): in tal caso, egli è tenuto a notificare un normale ricorso entro il consueto termine decadenziale dei 60 giorni valente altresì come reclamo che, in via eventuale, può contenere una proposta di mediazione.
C’è quindi la possibilità che la lite possa essere definita tramite mediazione, potendosi negoziare la pretesa e fruendo di una riduzione delle sanzioni.
Qualora non si riesca a trovare un accordo, o quando il reclamo/ricorso non sia accolto in via amministrativa, il contribuente deve depositarlo presso la segreteria del giudice.
Sia chiaro, il contribuente non deve formare un ulteriore ricorso, in quanto il reclamo stesso è già tale. Detto atto, senza alcuna aggiunta in ragione del divieto di integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. 546/92, verrà depositato presso la segreteria del giudice, insieme alla copia della ricevuta di spedizione/consegna del ricorso, dell'atto reclamato, del certificato di pagamento del contributo unificato e della nota di iscrizione a ruolo.
Il termine per la costituzione in giudizio decorre spirati 90 giorni dalla notifica del reclamo, se entro detta data non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo stesso o non sia stata conclusa la mediazione.
Si rammenta che il termine per la costituzione in giudizio del contribuente è di 30 giorni ed è a pena di decadenza (art. 22 del D.Lgs. 546/92) mentre quello per il resistente è di 60 giorni ed è solo ordinatorio (art. 23 del D.Lgs. 546/92). Rimane applicabile la sospensione feriale sia per il termine relativo alla costituzione in giudizio sia per il termine di 90 giorni.
A cura di Daniela Pavan