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L’indennità ISCRO per lavoratori autonomi

30/7/2021

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Approfondiamo il funzionamento della nuova indennità prevista dalla Legge di bilancio 2021, istituita in via sperimentale fino al 2023.
Si chiama “indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa”, in breve ISCRO, e può essere richiesta all’Inps dal 1° luglio 2021. Questa indennità, prevista dalla Legge di bilancio 2021, è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 in attesa che si compia la ben più complessa riforma degli ammortizzatori sociali. Vediamo, in dettaglio, chi può richiederla e a quali condizioni.  

L’ISCRO è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipati agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività da lavoro autonomo, connesso all’esercizio di arti o professioni. 

Per poter presentare la richiesta di ISCRO è necessario che i lavoratori destinatari della misura possiedano, congiuntamente, i seguenti requisiti: 
- essere iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS; 
- essere titolari di Partita IVA, da almeno 4 anni, per la stessa attività per cui si è iscritti alla Gestione separata; 
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (requisito verificato tramite DURC on line); 
- nell’anno precedente alla presentazione della domanda è necessario che sia stato prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente (verifica su dichiarazioni dei redditi certificate dall’Agenzia delle Entrate); 
- ulteriore requisito reddituale è aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 8.145 (verifica su dichiarazioni dei redditi certificate dall’Agenzia delle Entrate); 
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza (incompatibilità); 
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto (incompatibilità); 
- non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 
- non essere percettori di indennità di disoccupazione NASPI o DISCOL (incompatibilità). 

L’ISCRO è compatibile e cumulabile con la percezione di Assegno di invalidità. L’indennità ISCRO è pari al 25 %, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate, non prevede accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito. Il suo importo mensile non potrà essere inferiore a 250 euro e non potrà essere superiore a 800 euro. Il trattamento potrà essere richiesto per una sola volta nel triennio 2021-2023 e potrà essere erogato per massimo sei mesi. 

L’erogazione dell’indennità ISCRO richiede la partecipazione dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri, come pure il relativo finanziamento, saranno definiti da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze. 

La percezione dell’indennità si interrompe se, nei sei mesi di fruizione, si verificano le seguenti condizioni: 
- cessazione dalla partita IVA;
- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- titolarità di Reddito di cittadinanza. 

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, tramite il sito inps.it, utilizzando le credenziali PIN Inps (se già possedute) oppure SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. 

In alternativa al sito Inps la presentazione della domanda potrà avvenire anche tramite il Contact Center integrato chiamando il numero 803 164 (da fisso) oppure 06 164 164 (da cellulare).  Prima di presentare domanda, per la verifica dei requisiti da possedere, le incompatibilità e le modalità di calcolo dell’indennità, si invitano gli interessati a prendere visione della Circolare 94 del 30 giugno 2021.

A cura di Giovanni Firera e Maria Terranova.
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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