Chi non frequenta l’ambiente comunitario forse non sa dell’esistenza di un formidabile strumento di ricorso alla Commissione europea, posto al servizio di chiunque sia vittima di un’infrazione del diritto dell’Unione. Già, perché non esistono soltanto Tribunali e Corti nazionali: le istituzioni europee sono di fatto a disposizione del cittadino. |
Il diritto comunitario, che primeggia sui diritti nazionali dei singoli Paesi, regola le politiche interne dell’Unione rivolgendosi agli Stati membri, ai cittadini e alle imprese che operano sul territorio del mercato comune. Le infrazioni che possono denunciarsi si distinguono tra pratiche cosiddette statali, per le quali è prevista una procedura classica volta alla denuncia di qualsiasi misura legislativa, regolamentare o amministrativa, che sia contraria al diritto dell’Unione (art. 258 TFUE), e comportamenti posti in essere individualmente dalle imprese. In tal caso, procedure specifiche sono previste per quanto riguarda gli aiuti di Stato (in grado di falsare o minacciare la concorrenza) o per pratiche anticoncorrenziali. Ma anche un’impresa o un cittadino possono ricorrere a questa procedura di denuncia, per esempio contro l’Agenzia delle Entrate, qualora ritengano che le pratiche di quest’ultima causino la lesione dei loro diritti, sempre che tale comportamento costituisca un’infrazione alle regole europee!
Prima di rivolgersi alla Commissione è sempre utile prendere contatto con le autorità o gli organismi del proprio Paese e verificare le possibilità di ricorso a livello nazionale, nonché eventualmente tentare la risoluzione delle controversie tramite organismi differenti, come il servizio europeo SOLVIT, un’istituzione intracomunitaria che funge da mediatore. Servirsi di tali strumenti comporterà benefici per il denunciante di fronte alla Commissione, salva inoltre la facoltà di esperire le due vie in modo parallelo.
L’obiettivo principale della denuncia è dunque quello di fare cessare un’infrazione, una pratica scorretta di uno Stato o di un’impresa.
Vero è che la Commissione non può in nessun caso provvedere direttamente alla riparazione del pregiudizio recato al richiedente. Ciò resta, infatti, prerogativa delle giurisdizioni nazionali le quali, tuttavia, subiranno inevitabilmente la pressione di una procedura pendente avanti alla Commissione europea, o l’influenza di una vera e propria decisione pronunciata dalla Corte di Giustizia, volta ad ottenere la cessazione della condotta scorretta. La denuncia alla Commissione ha, dunque, un effetto, seppur indiretto, strategico.
Una volta registrato il ricorso, la Commissione procederà alla messa in mora o all’archiviazione della domanda nel tempo limite di un anno.
Molto spesso la procedura si arresta ancor prima, alla fase (obbligatoria) pre-contenziosa, detta “EU Pilot”, che fornisce allo Stato membro la possibilità di supplire alle proprie mancanze ponendo in essere misure conformi al diritto. La procedura di infrazione vera e propria comincia poi con l’invio di una lettera di messa in mora. Salvo che il destinatario si adegui immediatamente, la questione viene deferita alla Corte di Giustizia la quale, constatato l’inadempimento, imporrà allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario.
Dunque, non pensiamo che le nostre possibilità di appellarci alla giustizia siano limitate ai Tribunali nazionali, l’Unione europea offre tanti strumenti. Impariamo a conoscerli e sfruttarli!
A cura di Federica Rossi