Nello scorcio dello scorso anno, il 1° ottobre 2015, ho depositato alla Camera dei Deputati una mia proposta di modifica del Regolamento (articolo 100-bis: progetti di Legge popolare).
La scelta è nata dalla constatazione della ingenerosità e disattenzione verso questo importante strumento. Oltre al dettato costituzionale che lo istituisce, c’è una Legge che lo regolamenta, la n. 352/1970, artt. 48 e 49 dove si stabilisce che il progetto di Legge deve essere presentato al Presidente di una delle due Camere.
Qui, dopo la verifica e il computo delle firme per accertare la regolarità della richiesta, il progetto di Legge viene assegnato alla Commissione competente per l’esame.
Non ci sono norme, però, che stabiliscano il termine massimo per la discussione. Tra il 1979 e il 2014 sono state presentate 260 di queste proposte, ma solo tre sono diventate Leggi dello Stato.
Nella scorsa legislatura ne sono state presentate 27, di cui solo una è arrivata in Aula e approvata: la Legge n. 96/12 sulla ‘riduzione dei rimborsi elettorali’.
Non credo sia legittimo che cittadini chiamati a rappresentare il popolo italiano ne seppelliscano poi le volontà in fondo al pozzo dell’attività parlamentare. È, come sostengono insigni giuristi, un abuso del diritto.
Bisogna tenere conto che, mentre le proposte di Legge di iniziativa parlamentare o governativa non approvate decadono automaticamente a fine legislatura, quelle di iniziativa popolare non decadono ma si addizionano e vengono automaticamente mantenute all’ordine del giorno anche nella legislatura successiva, all’infinito.
Per rafforzare l’istituto dell’iniziativa legislativa, come propongo nella modifica presentata, basterebbe agire sui Regolamenti parlamentari prevedendo l’obbligatorietà di una deliberazione entro un termine precisamente stabilito, ciò soprattutto in vista delle modifiche future alle disposizioni di Legge costituzionale sul superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari.
Quindi, con la proposta di modificazione del Regolamento chiedo di intervenire, indicando un percorso obbligato per l’esame dei progetti di Legge di iniziativa popolare, prevedendo tempi certi per la calendarizzazione e conclusione dell’iter.
Iniziare l’esame entro un mese (massimo tre) dall’assegnazione in Commissione (comma 1), e concludere (comma 2) l’esame in sede referente entro due mesi dall’inizio dell’iter, dopo di che il successivo passaggio è la calendarizzazione in Aula per la deliberazione.
Nel caso in cui la Commissione competente non concluda l’esame nei tempi prescritti (in assenza di richiesta di proroga), passati i due mesi il Presidente iscrive comunque la proposta di Legge nel calendario dei lavori in Assemblea, idem nel caso in cui la Commissione non abbia avviato l’iter entro tre mesi dall’assegnazione.
Lo scopo dell’iniziativa è di agevolarne il percorso e dare tempi certi e non annosi alla promulgazione di una Legge di iniziativa popolare.
La stessa disciplina si applica anche alle proposte dei Consigli regionali, essendo anch’essi titolari, secondo la nostra Costituzione, dell’iniziativa legislativa.
A cura dell’On. Gianni Melilla