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Lavoro detenuti: un’opportunità per le imprese

2/1/2023

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L’art. 27 della Costituzione sancisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L’art. 15 della l. n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario individua il lavoro come uno degli elementi principali del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa.

A cura di Francesco Lombardo
Per connettere il periodo di detenzione con il mercato del lavoro “esterno”, la legge consente alle cooperative sociali c.d. di “tipo B” (definite come tali in quanto si occupano del reinserimento sociale di soggetti svantaggiati) di potersi avvalere della collaborazione dei detenuti. E ciò perché la legge n. 193/2000 (conosciuta anche come Legge Smuraglia), integrando la platea dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 l. n. 381/1991, include tra questi anche le “persone detenute o internate negli istituti pena”.

Il lavoro prestato in regime di detenzione presenta una morfologia abbastanza variegata, sia per quanto riguarda gli schemi giuridici entro cui può essere ricondotta e regolata la prestazione lavorativa, sia per come viene organizzata l’attività di lavoro in sé, che può essere prestata:
a) all’interno degli istituti e in favore dell’Amministrazione penitenziaria;
b) all’interno degli istituti ma in favore di imprese e cooperative terze, come prevede la peculiare disciplina dell’art. 20, commi 12, 13 e 14 della legge n. 354;
c) all’esterno degli istituti, secondo le modalità stabilite dall’art. 21 della medesima legge o secondo le modalità stabilite dall’art. 20-ter (il quale disciplina l’ammissione ai lavori di pubblica utilità). Il provvedimento di ammissione del detenuto al lavoro all’esterno appartiene alla competenza della direzione dell’istituto, ma diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza. I requisiti necessari ai fini della concessione di questa opportunità lavorativa sono legati al tipo di reato commesso, alla durata della pena e alla necessità di evitare il pericolo che il soggetto commetta nuovi reati. Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, sono previste agevolazioni di natura contributiva e fiscale per le imprese che assumono detenuti all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari.

Da un punto di vista contributivo, è previsto uno sgravio pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore (ex art. 1 della l. n. 193/2000). Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, con orario di lavoro pieno o parziale, contratto di apprendistato, contratto a chiamata e somministrazione. Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati.

Lo sgravio contributivo, inoltre, spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno. Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate in riferimento a ogni singolo anno.

Da un punto di vista fiscale, è riconosciuto alle imprese un credito di imposta pari a massimo 520 euro per ogni detenuto assunto per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il credito è fissato, invece, nella misura massima di 300 euro, per l’assunzione di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono attività formative nei loro confronti (ex art. 1 del D.M. n. 148/2014). Per usufruire del beneficio fiscale l’assunzione deve riguardare i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro ovvero alla semilibertà, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni e i lavoratori dovranno percepire un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro (ex art. 3 del D.M. n. 148/2014). Anche in questo caso i predetti incentivi, si applicano anche per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.

​Alla luce del descritto quadro normativo, possiamo certamente affermare che l’assunzione di un detenuto, oltre ad avere un importante risvolto sociale in quanto il lavoro si rende strumento per restituire dignità alle persone poste ai margini della società, può rappresentare un’opportunità (anche economica) per le aziende.
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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