Vediamo meglio la disciplina di questa tipologia di rapporto di lavoro subordinato. Negli ultimi anni il rapporto di lavoro a termine ha subito diverse modifiche, volte a limitarne gli abusi, al fine di tutelare il lavoratore. L’ultima modifica, apportata dal D.lgs. 78/2017 (cd. Decreto Dignità), ha limitato a 24 mesi la durata massima consentita per l’utilizzo del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore e per le medesime mansioni, e contestualmente, ha reintrodotto le “causali”, vale a dire le motivazioni alla base delle quali il datore di lavoro può fissare un termine al contratto.
Tali causali sono: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Nel caso in cui il contratto, invece, duri meno di 12 mesi, non è necessario apporre alcuna causale. Vi è poi la possibilità di prorogare la scadenza del contratto per un massimo di 4 volte, sempre rispettando il limite dei 24 mesi, ed è possibile rinnovare un contratto con lo stesso lavoratore, purché siano decorsi almeno 10/20 giorni dalla fine del precedente rapporto, di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi.
Nell’ipotesi di rinnovo è sempre necessaria una causale, qualunque sia la durata. Il lavoratore che abbia prestato la propria attività con lo stesso datore in forza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, può esercitare il diritto di precedenza per nuove assunzioni a tempo indeterminato che il datore stesso dovesse attuare per le medesime mansioni nei successivi 12 mesi.
Un altro limite all’assunzione di lavoratori a tempo determinato, fissato dalla Legge o dai CCNL, è posto in relazione al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza all’azienda.
Da tenere presenti alcune eccezioni, come per il lavoro stagionale, per cui è consentito superare i limiti di cui sopra, o le cosidette start-up innovative, o ancora per le attività dello spettacolo.Infine, è opportuno sotto lineare che al lavoratore a tempo determinato spetta il medesimo trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in proporzione, chiaramente, al periodo lavorativo prestato.
I vari Decreti Legge che si sono susseguiti durante l’emergenza Covid-19, tra le altre materie, hanno parzialmente interessato anche il rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare, durante l’emergenza nazionale, è possibile prorogare o rinnovare un contratto, una sola volta e per un massimo di 12 mesi (nel limite dei 24) senza indicare la causale, anche se siano stati superati i 12 mesi iniziali.
In conclusione, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere un ottimo strumento per fronteggiare esigenze temporanee o non prevedibili, o per sviluppare l’avvio di nuove realtà imprenditoriali, e comunque una valida opportunità per approcciarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, ma non deve essere utilizzato in maniera impropria, pena le sanzioni amministrative previste o la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
A cura di Gianluca Cerqueti.