Ben tre appuntamenti elettorali sono in agenda: in stretto ordine cronologico, a partire dalla primavera, c’è stato il referendum inerente i pozzi petroliferi, le elezioni amministrative nelle maggiori città italiane e in centinaia di Comuni minori e, in autunno, il referendum sulle riforme costituzionali.
In questa sede non ci interessa molto sottolineare la lunghissima ed estenuante campagna elettorale che l’intero mondo politico ci sta facendo subire, bensì il fatto che, come sempre accade in questi casi, moltissimi cittadini vengono chiamati ad assolvere varie funzioni (scrutatori, segretari, presidenti e vicepresidenti di seggio, rappresentanti di lista, rappresentanti dei comitati promotori dei referendum, ecc.) nell’ambito dei seggi elettorali.
Nel caso, frequentissimo, che si tratti di lavoratori dipendenti, essi hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, con diritto alla retribuzione (così come previsto dall’art. 119 del D.P.R. n. 361/1957, il cui rispetto dei principi costituzionali è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 452/1991).
La norma prevede, inoltre, che i giorni di assenza dal lavoro per le operazioni preliminari, per il voto e per lo scrutinio delle schede, debbano essere considerati, a tutti gli effetti, quali giornate di attività lavorativa.
Il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro e di percepire la retribuzione è però condizionato alla preventiva comunicazione al datore di lavoro, mediante tempestiva esibizione del certificato di nomina del proprio Comune e alla successiva esibizione della certificazione rilasciata dal presidente del seggio attestante l’effettiva partecipazione alle operazioni elettorali.
La certificazione che dovrà essere prodotta dal presidente del seggio al proprio datore, deve essere vistata anche dal vice presidente del seggio.
In tutti i casi, la certificazione deve riportare giorno e ora di inizio e di conclusione delle operazioni al seggio.
Essendo l’attività prestata presso i seggi equiparata ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
Per i giorni lavorativi passati al seggio è dovuta la normale retribuzione, come se il dipendente si fosse regolarmente presentato al lavoro.
Tutti i lavoratori impegnati in operazioni presso il seggio elettorale hanno inoltre diritto al pagamento di specifiche quote retributive (normalmente un ventiseiesimo della retribuzione mensile o altro divisore contrattuale) in aggiunta all’ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Per quanto riguarda gli eventuali riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta contrattualmente prevista), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”, nel rispetto della natura compensativa del mancato riposo settimanale.
Anche a tal fine è bene ricordare che, nel caso in cui le operazioni di scrutinio si protraggano oltre la mezzanotte del lunedì, si deve considerare anche il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali.
La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con riferimento alle giornate trascorse al seggio elettorale concorre alla formazione del reddito imponibile sia ai fini previdenziali sia fiscali.
Non sono, invece, imponibili gli eventuali compensi e/o rimborsi spese a carico dell’ente pubblico per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore, segretario o presidente di seggio.
Contrariamente a quanto descritto, non è prevista l’automatica concessione di alcun permesso specifico a favore del lavoratore che intenda recarsi a votare in un Comune diverso da quello ove presta l’attività lavorativa, pertanto a tal fine egli dovrà chiedere, e ottenere, un permesso non retribuito, ovvero utilizzare le proprie ferie, per raggiungere il proprio Comune di residenza ove esercitare il diritto di voto.
A cura di Bruno Bravi