in modo ambivalente: come garanzia di correttezza e trasparenza oppure come pietra d’inciampo per la speditezza della vita quotidiana, pubblica o privata che sia.
Del resto, la produzione legislativa ci ha abituati ad una proliferazione di regole e cavilli d’ogni genere che, spesso, si traducono in un fardello di procedure amministrative, per lo più percepite come fonte di pesi e costi di cui faremmo a meno.
Un tipico esempio di regole “percepite come” fardello sono quelle che disciplinano i “tempi” della Pubblica Amministrazione, soprattutto quando questa è chiamata a rispondere alle istanze di chi resta in attesa di provvedimenti che si fanno attendere a lungo.
E non è detto che si tratti di provvedimenti benvoluti. Ma non per questo l’attesa è meno spiacevole.
Per rendersene conto è sufficiente pensare all’importanza di ricevere in tempi brevi il provvedimento di revoca della patente a fronte della contestazione che ne legittimerebbe l’adozione: in tal caso, infatti, tanto prima il Prefetto comunica la decisione di revoca, quanto prima si possono attivare i rimedi processuali per censurarne il contenuto o, in ogni caso, inizia a decorrere il tempo necessario per poter riottenere il permesso di guida.
E per comprendere il significato di queste “tempistiche” è sufficiente por mente all’importanza che la patente di guida ha ormai assunto per ciascuno di noi e l’impatto che, nel quotidiano, determina la sua mancanza.
Ebbene, il Giudice di Pace di Torino, con sentenza del 10 luglio 2018 ha
sanzionato il ritardo della PA nell’adottare il provvedimento di revoca della patente, esaltando
l’importanza dei principi di corretta amministrazione anche in questa materia. Questi, in breve, i fatti.
Tizio viene fermato al volante della propria autovettura durante il periodo di sospensione della patente di guida per “esaurimento dei punti” che ne garantiscono la validità.
Gli viene immediatamente ritirata la patente di giuda in via cautelare. Dopo cinque mesi il Prefetto gli notifica il provvedimento di revoca.
Tizio presenta, quindi, ricorso al Giudice di Pace lamentando l’eccessiva durata del procedimento
amministrativo, culminato con il provvedimento prefettizio, eccessività che, a suo giudizio, si pone in contrasto sia con i principi generali sanciti dalla L. 241/1990 (che disciplina il procedimento amministrativo); sia, ed è questo il passaggio più interessante, con i principi che, a livello costituzionale, chiariscono che l’attività della PA deve ispirarsi a canoni di buon andamento e imparzialità e, più, in generale, con il principio di “ragionevolezza” a cui è assoggettata qualsivoglia limitazione della libertà individuale, nelle sue diverse estrinsecazioni.
Detto diversamente: la lentezza con cui è stato adottato il provvedimento di revoca della patente si sarebbe tradotto, di fatto, in un ingiustificato e irragionevole aggravio della durata complessiva della sanzione inflitta dal Prefetto per l’infrazione comunque commessa dal privato.
Il Giudice di Pace di Torino, ponendosi nel solco di una precedente decisione resa dal Giudice di Pace di Torino nel marzo del 2017, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca della patente.
Si tratta di una decisione importante e coraggiosa (pur se dà applicazione a principi generali dell’ordinamento) e che rappresenta un baluardo di civiltà destinata a far proseliti non solo nel mondo forense, ma, speriamo, nella quotidianità dell’azione amministrativa. Ecco il volto bello delle regole.
A cura di Maurizio Riverditi.