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La competenza giuridica in ambito digitale

10/5/2022

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Recentemente, con sentenza dello scorso 21 dicembre 2021, la Corte di Giustizia è intervenuta in tema di competenza dell’autorità giudiziaria in tema di risarcimento danni per affermazioni denigratorie diffuse tramite internet. 

A cura di Mariapaola Cherchi

La vicenda trae origine dalla causa intentata da società, con sede nella Repubblica ceca, che ha denunciato presso il giudice francese una società ungherese, accusandola di diffondere frasi denigratorie nei suoi confronti in vari siti Internet, chiedendo, da un lato, la rimozione di tali frasi e la rettifica dei dati pubblicati e, dall’altro, il risarcimento del danno subito a causa di dette affermazioni.

Sia in primo grado che in appello, detti giudici francesi hanno dichiarato la propria incompetenza a conoscere di tali domande. Investita della questione, la Corte ha, innanzi tutto, sottolineato che, ai sensi della sua giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale prevista dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 a favore dei giudici «del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo.

Quanto alle allegazioni di lesione dei diritti della personalità a mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la Corte ricorda che la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici del luogo ove è stabilito il soggetto che ha emesso tali contenuti, in quanto luogo dell’evento generatore, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il suo centro di interessi, in quanto luogo in cui il danno si è concretizzato. Detta persona può, altresì, esperire la sua azione per il risarcimento del danno anche dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio un contenuto messo in rete sia accessibile oppure lo sia stato, nel qual caso dovrà, comunque, limitarsi ad agire per il danno, parziale, subito nel territorio dello Stato membro del giudice adito.

Di conseguenza, come da consolidata interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, una persona che si ritiene lesa dalla messa in rete di dati su un sito Internet potrà adire, ai fini della rettifica di tali dati e della rimozione dei contenuti messi in rete, i giudici competenti a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno, vale a dire o il giudice del luogo ove è stabilito il soggetto che ha emesso tali contenuti, in quanto luogo dell’evento generatore, o quello nella cui circoscrizione è situato il centro degli interessi di tale persona, in quanto luogo in cui il danno si è concretizzato.

Al riguardo, la Corte precisa che una domanda di rettifica dei dati e di rimozione dei contenuti messi in rete non può essere proposta dinanzi a un giudice diverso da quello competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno, per la ragione che una siffatta domanda di rettifica e di rimozione è una e indivisibile.

Per contro, da questa decisione risulta che una domanda relativa al risarcimento del danno può avere ad oggetto o un risarcimento integrale o un risarcimento parziale, ovvero quello subito in un singolo stato membro. Pertanto, non sarebbe giustificato escludere, per questo stesso motivo, la facoltà per l’attore di presentare la sua domanda di risarcimento parziale dinanzi a qualsiasi altro giudice nel cui ambito territoriale egli ritiene di aver subito un danno.

Inoltre, l’esclusione di detta facoltà risulterebbe contraria al principio di buona amministrazione della giustizia, dal momento che un giudice competente unicamente a conoscere del danno subito nello Stato membro cui appartiene risulta essere assolutamente in grado di valutare, nell’ambito di un procedimento condotto in tale Stato membro e alla luce delle prove ivi raccolte, il verificarsi e la portata del danno lamentato.

Infine, l’attribuzione, ai giudici interessati, della competenza a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro cui appartengono è subordinata soltanto alla condizione che il contenuto lesivo sia accessibile o lo sia stato in tale territorio, dato che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non pone altre condizioni al riguardo. L’aggiunta di condizioni supplementari potrebbe in pratica condurre ad escludere la facoltà, per la persona interessata, di presentare una domanda di risarcimento parziale dinanzi ai giudici nel cui ambito territoriale detta persona ritiene di aver subito un danno.

​Ora, se la questione della competenza trova una risposta eccellente da parte di questa decisione della Corte europea in quanto offre la possibilità a colui che si ritiene parte lesa di adire le giurisdizioni di diversi Stati UE secondo il luogo dove il danno parziale si è prodotto, tuttavia resterà interessante vedere in quale misura i diversi giudici nazionali, i quali saranno aditi dalla stessa persona, valuteranno il danno invocato... Dunque, secondo un’espressione usata in francese: à suivre....
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