Gente in Movimento
  • Home
  • Chi siamo
  • Notizie
  • Collaboratori
  • Rivista
    • Sfoglia GM
    • Scarica GM
    • Regala GM
  • Contatti
  • Sponsor & Partner

IVA, quando prescrive la frode grave?

16/2/2016

0 Comments

 
Immagine
La Corte di Cassazione aderisce ai principi della sentenza Taricco della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Per le gravi frodi in materia di IVA va disapplicato il termine di prescrizione imposto dalla normativa italiana, che ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo. Così dispone la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2210 del 2016.
La Corte aderisce, quindi, ai principi disposti in data 8 settembre 2015 dalla Corte di Giustizia (Causa C-105/14) la quale aveva deciso su una domanda pregiuziale proposta dal Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Ivo Taricco e altri.
In detta sede, il Tribunale, nell’interpretare e applicare la normativa nazionale in tema di prescrizione del reato stabilita dal combinato disposto dell’art. 160 c.p., come modificato dalla Legge 251/2005, e dall’articolo 161 c.p., sospendeva il procedimento e interpellava la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiedendo se, andando a garantire l’impunità alle persone, fisiche e giuridiche, che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia concesso una ulteriore possibilità di esenzione dall’IVA non prevista dal diritto dell’Unione europea. Come da conclusioni  in sentenza:
“Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del Codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale Codice […] è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea”.
In considerazione di tali elementi, la Corte UE aveva imposto al giudice italiano di verificare quindi se il diritto italiano consente di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
In caso contrario, il diritto italiano contrasterebbe con l’articolo 325 TFUE, relativo a frodi e altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione, qualora il giudice italiano dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave non può essere punito a causa del fatto che le norme sulla prescrizione generalmente impediscono l’adozione di decisioni giudiziarie definitive.
Analogamente, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE se stabilisse termini di prescrizione più lunghi per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Italia che per quelli che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Pertanto, qualora il giudice italiano dovesse ravvisare una violazione dell’articolo 325 TFUE, secondo la sentenza UE, egli sarà allora tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla prescrizione controverse.
Infatti, l’articolo 325 TFUE ha per effetto, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente.
In data 20 gennaio 2016 è stata depositata la sentenza n. 2210 della terza sezione penale della Corte di Cassazione.
I fatti di causa portati all’attenzione degli Ermellini alla base dell’interessante pronuncia rientrano pienamente nel contesto applicativo delineato dalla Corte UE.
Nella disamina dei motivi di ricorso, la Cassazione ha rilevato che uno di essi, relativo al mancato riconoscimento delle attuanti generiche, risultava fondato.
La sua fondatezza avrebbe, però, comportato la dichiarazione di prescrizione per i fatti relativi al periodo di imposta 2005, con riferimento alla dichiarazione 2006, atteso che la relativa prescrizione risultava maturata, in base al combinato disposto degli articoli 157 e 161 c.p., alla data del 16 gennaio 2015, pur tenendo conto delle sospensioni del relativo termine dal 15 luglio al 15 settembre 2011 per rinvio determinato dal legittimo impedimento del difensore e dal 16 marzo al 5 ottobre 2012 per rinvio determinato dall’adesione del difensore all’astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza.
Diversamente, a seguito della sentenza Taricco della Corte di Giustizia UE, il Collegio ha ritenuto di dover disapplicare la specifica norma di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art. 160 e al comma 2 dell’art. 161 c.p.
Tuttavia, la stessa Corte riconosce la presenza di numerosi dubbi e problemi applicativi che porterà l’impatto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel diritto interno.
Non a caso si rileva che la Seconda Sezione penale della Corte d’Appello di Milano, con l’ordinanza 18 settembre 2015, ha rinviato alla Corte Costituzionale la questione invitandola espressamente a mettere in pratica, per la prima volta nella storia della nostra giurisprudenza costituzionale, la teoria dei controlimiti, volta a contrastare le indebite limitazioni di sovranità nell’ordinamento nazionale da parte dell’ordinamento europeo.
Concludendo, come già anticipato dalla sentenza della Corte di Cassazione alla cui lettura si rimanda, spetterà alla giurisprudenza risolvere le numerose questioni giuridiche aperte dalla sentenza Taricco nel diritto intero.
 
A cura di Alberto Nico
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    RUBRICHE

    Tutti
    ATTUALITÀ
    BENESSERE E BELLEZZA
    CINEMA E LIBRI
    CONSUMATORE
    COSTUME E SOCIETÀ
    DESIGN
    ECONOMIA E LAVORO
    EUROPA
    EVENTI
    EVENTI E SPETTACOLI
    FOOD & WINE
    FOTOGRAFIA
    IMPRESA
    INNOVAZIONE
    MODA
    MOTORI
    MUSICA
    POLITICA
    PREVIDENZA
    PROFESSIONI
    RASSEGNA STAMPA
    SICUREZZA
    SPORT
    TEMPO LIBERO
    VIAGGI

    Archivio

    Settembre 2024
    Agosto 2024
    Maggio 2024
    Marzo 2024
    Dicembre 2023
    Aprile 2023
    Marzo 2023
    Gennaio 2023
    Dicembre 2022
    Novembre 2022
    Ottobre 2022
    Maggio 2022
    Aprile 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Gennaio 2022
    Dicembre 2021
    Novembre 2021
    Ottobre 2021
    Settembre 2021
    Agosto 2021
    Luglio 2021
    Giugno 2021
    Maggio 2021
    Aprile 2021
    Marzo 2021
    Febbraio 2021
    Gennaio 2021
    Dicembre 2020
    Novembre 2020
    Ottobre 2020
    Settembre 2020
    Agosto 2020
    Luglio 2020
    Giugno 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020
    Dicembre 2019
    Novembre 2019
    Ottobre 2019
    Settembre 2019
    Agosto 2019
    Luglio 2019
    Giugno 2019
    Maggio 2019
    Aprile 2019
    Marzo 2019
    Febbraio 2019
    Gennaio 2019
    Dicembre 2018
    Novembre 2018
    Ottobre 2018
    Settembre 2018
    Agosto 2018
    Luglio 2018
    Giugno 2018
    Maggio 2018
    Aprile 2018
    Marzo 2018
    Febbraio 2018
    Gennaio 2018
    Dicembre 2017
    Ottobre 2017
    Settembre 2017
    Luglio 2017
    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014

Copyright © 2019 GENTE IN MOVIMENTO. Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. n° 3/2014
Proprietario ed Editore: DGConsulting s.c. (P.IVA 05034680966), con iscrizione al ROC n° 24934.
​Direttore responsabile: Secondo Sandiano
Per qualsiasi comunicazione: [email protected] -  Collabora con noi
Iscriviti alla Newsletter