Nel frattempo l’articolo relativo ai controlli, ovvero l’art. 122-bis del D.L. 34/2020, introdotto dall’art. 2 del D.L. 157/2021, è stato abrogato dall’art. 1 comma 41 della Legge 234/2021 ma reintrodotto tal quale dall’art. 1 comma 30 della stessa Legge 234/2021. Perché non si possa dire che il sistema difetta di precisione la norma che abroga e reintroduce il medesimo testo normativo precisa che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 157/2021” come a dire che si tratta di una mera formalità.
È stato più volte ribadito che per poter usufruire degli incentivi vi deve essere una regolarità catastale dell’immobile da ristrutturare: si tratta di un criterio dettato dalla necessaria coerenza che i testi di legge devono mantenere. D’altra parte, da oltre un decennio per poter stipulare atti di compravendita è stata imposta prima del rogito una verifica della regolarità catastale dei fabbricati.
Ed è altrettanto notorio che buona parte degli immobili non sono regolari, non per chissà quale abuso ma – banalmente – per una diversa ripartizione degli spazi interni, una finestra o un poggiolo non previsti nel progetto autorizzato. Irregolarità minori per le quali, tuttavia, è necessario procedere ad apposita sanatoria presso gli uffici tecnici comunali. Il punto è proprio questo: le amministrazioni locali, che assicurano a fatica lo sviluppo dei proprio compiti ordinari, saranno chiamate ad affrontare una quantità di sanatorie senza le quali non è in alcun modo possibile accedere ai benefici tanto sbandierati.
Anche per le procedure poco più che formali, che non potranno essere in alcun modo rifiutate, è necessario che vi sia la formale approvazione della sanatoria. Senza i provvedimenti di sanatoria, molti immobili non potranno quindi in alcun modo accedere agli incentivi tanto sbandierati e con tempi tanto ristretti. Ogni forzatura sul tema comporta il rischio che in sede di controllo l’irregolarità dell’immobile comporti la revoca dei contributi finanziati. Al netto dei tempi tecnici necessari per i procedimenti amministrativi, l’esperienza dice che ovente chi non ha regolarizzato fino ad ora lo ha fatto perché ha forse più di altri la necessità di un incentivo di carattere economico.
Il punto è proprio questo: senza strizzare l’occhio ad alcuna forma di condono, forse accanto alla confusa normativa sui controlli poteva essere il caso di prevedere delle semplificazioni per le violazioni formali e consentire la sanatoria delle piccole difformità catastali rispetto allo stato di fatto. L’idea poteva consistere, banalmente, nella possibilità di affidare il problema delle sanatorie agli stessi professionisti che gestiscono le asseverazioni in ordine al contributo pubblico, oppure nella creazione di un canale veloce, in linea con i tempi del bonus, o nell’approvazione di pratiche semplificate senza inutili stress per la pubblica amministrazione.