Contestualmente c’è un altro obiettivo primario che l’Istituto intende raggiungere nell’immediato futuro e si tratta del bollino blu per la certificazione di qualità della revisione legale sotto l’egida dell’INRL.
A tal proposito l’Istituto ritiene necessario soffermare l’attenzione dei revisori legali sul provvedimento relativo al controllo qualità ed al quadro sanzionatorio: la finalità della specifica norma contenuta del dlgs 39/2010 è infatti quella di assicurare l'adeguatezza della preparazione professionale di tutti coloro i quali svolgono o possono svolgere la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati e, per tale via, accrescere la qualità della revisione contabile. Non bisogna poi dimenticare che i revisori, titolari di almeno un incarico di revisione legale dei bilanci, sono sottoposti al controllo di qualità obbligatorio espressamente previsto dall'art. 20 del dlgs 39/2010. Controllo che per gli incarichi in Eip (ovvero gli enti di interesse pubblico) avviene ad opera di Consob su base triennale, mentre, negli altri casi, ad opera del Nef, con cadenza almeno sessennale. Così come vale ricordare che il mancato conseguimento degli obblighi formativi è sanzionabile. Ed è inoltre utile ribadire che l’obbligo formativo, previsto dall’art. 5 del dlgs 39/10 prevede che gli iscritti nel Registro dei revisori sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua e non prevede eccezioni: anche se un professionista è esonerato dagli obblighi formativi previsti dalla regolamentazione del suo albo (per esempio per il superamento di una determinata età o in quanto iscritto in elenchi speciali) è comunque tenuto agli obblighi formativi specifici in materia di revisione. L'obbligo formativo viene assolto conseguendo, su base triennale, almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti per ciascun esercizio.
Altro obiettivo primario: la rappresentanza tributaria
Accanto all’iter per l’accreditamento al mef quale ente formatore l’INRL prosegue anche l’attività di sensibilizzazione presso taluni tribunali italiani che ancora non riconoscono le competenze professionali dei revisori legali: nello specifico i vertici dell’Istituto si sono già attivati con atti formali e ribadiscono che la nuova disciplina nazionale in materia di revisione legale, introdotta dal d.lgs. 39/2010 e recentemente novellata dal d.lgs. 135/2016 “Attuazione della direttiva 2014/56/UE modificativo della direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”, pienamente in vigore, prevede per il revisore, al pari delle professioni ordinistiche, un percorso formativo, un esame di idoneità ai fini dell’abilitazione alla revisione e all’iscrizione al registro dei revisori, nonché un obbligo di formazione continua in capo al revisore iscritto.
L’attuale “statuto” del revisore legale consente pertanto di riferire al revisore specifiche garanzie di conoscenza ed esperienza in ambito contabile e di revisione legale, secondo contenuti e modalità ben superiori rispetto alle analoghe categorie di esperti non professionisti iscritti alle Camere di Commercio, che vengono regolarmente ammessi all’iscrizione alle liste per gli incarichi di CTU. In tale ottica l’esclusione dei revisori legali dal novero delle categorie di soggetti idonei a rendere consulenze tecniche in ambito civile e penale, priverebbe il giudice di un importante strumento tecnico e valutativo di aiuto all’esercizio della funzione giurisdizionale. Da qui la richiesta dell’Inrl di consentire l’iscrizione alle liste di ausiliari in oggetto da parte del revisore legale che indichi, nella propria domanda, il proprio numero di iscrizione al Registro dei revisori legali previsto dal d.lgs. 39/2010. Sono stati infine calendarizzati i due prossimi appuntamenti per la convegnistica: il 29 settembre un seminario nazionale a Bari alla presenza di rappresentanti del Governo ed esponenti del mondo professionale e il 9 ottobre un convegno di studi presso la Camera dei Deputati alla presenza di numerosi parlamentari.
A cura di Ufficio stampa INRL