La normativa civilistica individua negli art. 2364, e 2389 del C.C. le norme atte a regolamentare i compensi degli amministratori delle società per azioni, norme applicabili per rinvio alle società di capitali. Dal punto di vista fiscale, i compensi erogati all’amministratore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Infine, anche in termini di deducibilità dei compensi pagati agli amministratori, condizione necessaria è la presenza di una delibera dell’assemblea ordinaria dei soci che ne determini la sussistenza e l’ammontare. Di fatto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20265 del 2013 ha ritenuto indeducibili per la società i compensi erogati in assenza di una specifica delibera assembleare, richiamando quanto già deciso dalla Suprema Corte con la sentenza 21993 del 2008.
A differenza del Trattamento di fine rapporto (TFR), stabilito dall’art. 2120 del C.C., il Trattamento di fine mandato (TFM) non ha una specifica regolamentazione legislativa, né per quanto riguarda la normativa civilistica, né per quanto riguarda la normativa fiscale.
Riguardo la possibilità di prevedere un compenso da corrispondere all’amministratore a titolo di indennità di fine mandato, questa è rimandata allo statuto della società, nonché alla volontà dei soci, che con delibera assembleare ne determinano, oltre che la sussistenza, anche gli aspetti quantitativi relativi alla quota annua da accantonare a titolo di indennità.
Per quanto riguarda la normativa fiscale relativa al TFM, tale indennità è riconducibile alle regole di deducibilità previste dall'art. 105, co. 4, D.P.R. 916/1987, il quale fa specifico richiamo all’art. 17 TUIR, che prevede la possibilità di optare per la tassazione separata, in luogo della tassazione ordinaria. Secondo quanto disposto dalla norma sopra esaminata, l’art. 105, D.P.R. 917/1986 estende la deducibilità secondo il principio di competenza del TFM, senza, a tal fine, prevedere alcun particolare ed ulteriore adempimento.
Di differente avviso è l’Agenzia delle Entrate, poiché nella R.M. 22.5.2008, n. 211/E, l’Amministrazione finanziaria, chiamata a esprimersi su corretti criteri di deducibilità del TFM, ha disposto che lo stesso risulta sì deducibile per competenza, divenendo deducibile nell’anno di erogazione, ovvero per cassa secondo il medesimo regime che disciplina l’imponibilità in capo all’amministratore percettore, qualora non sia presente un documento avente data certa anteriore all’accantonamento dell’indennità.
In particolare l’Amministrazione Finanziaria, ritiene che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato. La deduzione del relativo costo, pertanto, avverrà nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima.
Va sottolineato, infine, che l’indennità di fine mandato deve sempre risultare in modo esplicito da apposita delibera assembleare, i cui verbali devono essere annotati cronologicamente sui libri della società. Di fatto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28585/2008, ha stabilito che l’Amministrazione Finanziaria non può sindacare sulla congruità dei compensi agli amministratori quando gli stessi risultano deliberati dall’assemblea dei soci, anche se stabiliti in misura eccessiva. Pur se non condiviso dalla dottrina, nella pratica, al fine di evitare un sicuro contenzioso tributario è comunque sempre consigliabile ufficializzare l’indennità attraverso un documento dotato di data certa.
A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate, con la CM 10/E del 2007 allo scopo di determinare una data certa, fa riferimento alle seguenti esemplificazioni:
- la formazione di un atto pubblico;
- l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico (di solito la CCIAA);
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
- l'utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di non modificabilità dei dati successivamente alla annotazione;
- l'invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.
I vantaggi legati alla stipula della polizza di Trattamento di fine Mandato sono molteplici, di fatto quanto corrisposto alla compagnia di assicurazione è impignorabile e non sequestrabile ai sensi dell’art. 1923 c.c., inoltre il capitale accantonato si rivaluta annualmente.
Dal punto di vista economico, per la società la stipula della polizza vuol dire anche salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario futuro, poiché nel momento in cui effettivamente dovrà essere corrisposto il TFM, il capitale da erogare non sarà prelevato dalle casse della società stessa. Inoltre, la società simulatrice può dedurre dalla base imponibile IRES l’intera quota accantonata a titolo di premio, coi i relativi vantaggi fiscali.
A cura di Alessandro Delle Cese