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Genova lancia l’allarme infrastrutture

20/12/2018

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Se si scelgono gli investimenti, anche l’economia riparte.
Sulla tragedia vissuta a Genova il 14 agosto 2018 si possono articolare alcune considerazioni di respiro socio-economico, utili al decisore politico per attuare interventi strutturali. 

La riflessione primaria è che con il crollo del ponte autostradale è crollato anche il senso di sicurezza e di fiducia nella rete delle infrastrutture italiane, la cui costruzione è troppo lontana nel tempo per lasciare tranquilla l’intera popolazione. 

Per questo è indispensabile investire subito in nuove infrastrutture e in sicurezza per poter restituire fiducia al popolo, ma anche per ridare slancio all’economia, che solo così potrebbe ripartire dando respiro anche all’occupazione. Non è novità di oggi che il rilancio dell’occupazione passi esclusivamente dalla crescita economica; né che questa è possibile solo in presenza di interventi strutturali e non di spot. 

Il tema degli anni scorsi è sempre stato questo: nessuna riforma strutturale, nessun investimento in infrastrutture e, quindi, nessuna crescita economica, con il conseguente aumento della disoccupazione. 

Consecutio tanto scontata quanto tragica per le famiglie italiane. Il Paese continua ad avere bisogno di corposi investimenti nella rete infrastrutturale viaria, autostradale, ferroviaria. Ha bisogno che vengano distribuite risorse per la realizzazione di opere pubbliche primarie, facendo ripartire l’intera filiera degli appalti e dell’occupazione. 

Non ha bisogno di interventi brevi e a pioggia, che nulla fanno mutare nel complessivo quadro economico. 

La speranza è che il buon senso prevalga sulle logiche politiche ed elettorali, innanzitutto intervenendo subito per ripristinare la viabilità e la normalità nella città di Genova. 

Ma anche su tutte le opere pubbliche e le infrastrutture che necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria, proseguendo nella realizzazione delle grandi opere al momento bloccate. 

E non è novità, peraltro, che l’occupazione non si crei per decreto, considerato che qualsiasi quadro regolatorio interviene certamente sulla qualità della gestione dei rapporti di lavoro, ma può solo far decrementare l’occupazione e non incrementarla. 

A tal proposito, la legge n.96/2018, di conversione del “decreto dignità”, pur apportando diffuse e significative modifiche all’impianto normativo, non ha mutato in maniera particolarmente rilevante l’impianto. 

Di conseguenza, si confermano le perplessità già espresse all’indomani dell’entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018, anche se vi sono stati interventi su alcune delle criticità evidenziate. Le correzioni in materia di somministrazione e le modifiche sugli importi, da riconoscere anche in occasione dell’offerta conciliativa in caso di licenziamento, restituiscono un minimo di organicità all’intervento.

Così come si è provveduto a introdurre il richiesto regime transitorio. Sul tema bisogna porre particolare attenzione ad alcune questioni applicative di non poco momento, considerando che dalla individuazione del regime contrattuale corretto da applicare al contratto a tempo determinato, alla luce della successione delle leggi e del relativo differimento operato dalla legge, consegue la legittimità del contratto, l’effettività della sua durata e l’assenza di ricadute pregiudizievoli per le imprese.  

Il nuovo impianto normativo ha profondamente novellato, inoltre, il concetto di tempo determinato nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, limitando a 12 mesi la durata massima del termine senza causale ed introducendo la possibilità di apporre un termine superiore, che non superi i 24 mesi, in presenza di specifiche motivazioni e condizioni legate ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività. 

Esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività. 

Ma l’introduzione di una causalità obbligatoria nei “secondi” 12 mesi del tempo determinato restringe, di fatto, l’utilizzo dell’istituto, attesa la effettiva difficoltà di dare applicazione concreta alle nominate condizioni. 

Peraltro, la previsione del regime transitorio, secondo cui le novità legislative si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14.07.2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018, crea non pochi problemi di interpretazione, essendo la norma poco declinata. 

La legge n. 96/2018, come si diceva, non sembra adatta a favorire quel rilancio occupazionale auspicato da tutte le componenti del mercato del lavoro. 

Gli effetti di queste nuove disposizioni saranno valutabili a breve, ma sin da ora è possibile affermare che sono le esigenze aziendali a determinare l’andamento dello stato dell’occupazione. Non certo i contenuti di una legge. 

L’esperienza concreta ci insegna che un imprenditore non si priva di un buon collaboratore, neanche in caso di un aumento del costo del lavoro. 

Così come non tiene in organico a tempo indeterminato i lavoratori, in assenza di prospettive di nuovo 
lavoro. Per questo l’introduzione di limiti e vincoli al contratto a tempo determinato non determinerà un 
aumento dei contratti a tempo indeterminato. 

Risulterà, invece, più probabile l’aumento del turn-over dopo 12 mesi, in particolare per le figure meno specializzate e, quindi, facilmente reperibili sul mercato del lavoro. 

L’unica via d’uscita per sbloccare la situazione occupazionale è attivare investimenti in infrastrutture e opere pubbliche. 

Si farà il bene delle aziende, dei lavoratori e anche dei semplici cittadini, che finalmente potranno godere di un Paese più moderno e più sicuro. 

Ne parleremo dal 25 al 27 febbraio 2019 a Genova, presso il Palazzo Ducale, in occasione di “Verso il Festival del Lavoro 2019”, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, che per la X edizione prenderà il via dal MiCo di Milano dal 20 al 22 giugno 2019.

A cura di Rosario De Luca.
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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