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Garanzie post-vendita: i diritti dei consumatori

26/3/2020

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Quanti consumatori sanno come comportarsi e quali diritti far valere nei casi in cui il prodotto non sia conforme o non funzioni correttamente?
Ho acquistato una lavatrice in negozio e, una volta tornato a casa, ho scoperto che lo sportello è difettoso”, “le scarpe che ho comprato online mi sono state consegnate di due numeri più piccole”: quante volte capita di acquistare un prodotto e scoprire poi che non funziona correttamente o che non è esattamente quello che avevamo scelto? Molto spesso. Quanti consumatori sanno come comportarsi e quali diritti far valere in questi casi? 

Probabilmente non abbastanza: ecco dunque una breve panoramica sulla garanzia legale di conformità, strumento di tutela espressamente disciplinato dal Codice del Consumo e al quale ci si può appellare sia quando si acquista in negozio, sia quando si acquista online. 

La garanzia legale rappresenta una concreta tutela per i consumatori che acquistano beni e servizi poiché è volta ad assicurare che questi siano e si mantengano (almeno per un certo lasso di tempo), idonei allo scopo a cui sono destinati. La normativa riconosce al consumatore il diritto di ricevere dal venditore (e non dal produttore o da eventuali soggetti terzi) un bene che sia conforme e che cioè sia idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, che sia idoneo all’uso voluto dal consumatore e dichiarato al venditore al momento dell’acquisto e da questi accettato, che abbia le stesse caratteristiche funzionali e qualitative del bene pubblicizzato dal venditore e che sia installato in modo corretto quando l’installazione è stata effettuata dallo stesso venditore oppure è avvenuta sotto la sua responsabilità. 

Insomma, se acquistiamo una lavatrice di ultima generazione, pubblicizzata come silenziosa e rapidissima, abbiamo il diritto di non accontentarci di un elettrodomestico che, una volta messo in funzione a casa, impieghi quattro ore per un ciclo di lavaggio e con il rumore di un aereo in fase di decollo. 

In casi come questi e ogni qualvolta il bene risulti non corrispondente alla descrizione oppure semplicemente difettoso, la legge attribuisce al consumatore diversi rimedi: in primo luogo, il diritto di ottenere dal venditore la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto secondo ciò che egli ritiene più conveniente, a meno che il rimedio scelto sia oggettivamente impossibile (perché, per esempio, non esistono più i pezzi di ricambio o il bene è fuori produzione) o comporti per il venditore spese irragionevoli rispetto all’altro.  

In secondo, una congrua riduzione del prezzo (per difetti di lieve entità) o la risoluzione del contratto (che comporta la restituzione del bene e il rimborso del prezzo pagato) quando la riparazione o la sostituzione del bene siano impossibili o eccessivamente onerose o non possono essere effettuate in un termine congruo. 

In entrambi i casi si terrà conto dell’uso del bene che nel frattempo è stato fatto dal consumatore. È inoltre importante ricordare che la sostituzione e la riparazione (e in generale il ripristino della conformità del bene), devono avvenire senza spese per il consumatore, che dunque non dovrà sostenere alcun costo, neanche per spedire indietro il bene al venditore affinché provveda con il rimedio prescelto.

I diritti previsti in favore del consumatore in caso di difetto di conformità hanno tuttavia una durata limitata nel tempo, nel senso che il venditore è responsabile per 24 mesi dal giorno in cui ha venduto il bene (12 mesi se si tratta di beni usati a patto che la limitazione sia stata specificata nel contratto di vendita). 

Il consumatore ha l’obbligo di denunciare il difetto di conformità riscontrato entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto; ciò significa che ai 24 mesi di garanzia si dovranno aggiungere i due mesi previsti per la denuncia con la conseguenza che il termine per esercitare una eventuale azione legale per far valere il difetto di conformità può estendersi a 26 mesi. Di grande rilevanza è, inoltre,il momento nel quale il difetto si manifesta: se ciò avviene entro i primi sei mesi dall’acquisto, il difetto si presume esistente già al momento della consegna e spetterà dunque al venditore dimostrare il contrario. Decorsi i sei mesi, sarà invece il consumatore a dover dimostrare che il problema riscontrato è un difetto di conformità e non un danno derivante, ad esempio, dalla caduta accidentale del bene o da un uso scorretto dello stesso. 

Per poter beneficiare della garanzia legale è, inoltre, necessario fornire al venditore la prova dell’acquisto, pertanto è utile conservare, per tutta la durata della garanzia legale, lo scontrino fiscale o una copia dello stesso. Se non è possibile fornire lo scontrino, è bene sapere che costituisce prova d’acquisto anche la matrice dell’assegno oppure lo scontrino del bancomat, purché rechino la data dell’acquisto e, se possibile, l’identificazione del bene. 

Da non confondere con la garanzia legale è la cosiddetta garanzia commerciale o convenzionale, ovvero la garanzia che può essere offerta dal  produttore o da un soggetto terzo (ad esempio, una società di assicurazione), che si aggiunge, ma non sostituisce quella prevista dalla legge. Per effetto di questo tipo di garanzia, che lascia impregiudicati i diritti previsti dalla garanzia legale, il consumatore può vantare ulteriori vantaggi rispetto a quelli riconosciuti dalla garanzia legale come, ad esempio, la riparazione gratuita per una durata più ampia, oppure ricevere servizi accessori come la consegna di un telefono sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione. Il soggetto che offre la garanzia convenzionale ha l’obbligo di informare adeguatamente il consumatore del contenuto della stessa, dei suoi effetti e delle condizioni per la sua applicazione. Il contenuto deve essere redatto in italiano ed espresso in termini chiari e comprensibili, è vincolante per chi la offre e può essere diffuso o attraverso una dichiarazione di garanzia vera e propria o attraverso messaggi pubblicitari relativi al prodotto venduto. 

A cura del Centro Europeo Consumatori Italia.
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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