Così dispone la VI sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 678 del 2017.
Come noto, attraverso l’analisi degli orientamenti giurisprudenziali più consolidati, è possibile identificare quelli che sono i requisiti necessari perchè possa concretizzarsi l’esimente della forza maggiore. Riprendendo quanto recentemente stabilito nell’Ordinanza n. 8620 dell’11-04-2014 della Corte di Cassazione, proprio in tema di vendita infraquinquennale dell’immobile e mancato riacquisto entro l’anno, si afferma altresì che può considerarsi forza maggiore solo un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, non legato quindi a circostanze soggettive del contribuente (ex multis, conformi in tal senso, cfr. Cassazione, sentenze nn. 14399 del 2013, 1616 del 1981; CTR Liguria, sentenze nn.148/2/2013 e 169/1/2013).
L’Ordinanza, per i principi in essa espressi, si rivela altresì innovativa ponendo l’accento sui requisiti richiesti perchè si concretizzi l’esimente della forza maggiore nel caso di vendita infraquinquennale dell’immobile, prendendo in considerazione anche la situazione reddituale del contribuente gravato da problemi economici.
La pronuncia traeva origine dal ricorso per cassazione proposto da due contribuenti nei confronti della sentenza n. 1593/2015, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
A sua volta, quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di liquidazione emesso per il recupero delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa.
In secondo grado, il collegio giudicante ha affermato che l’impedimento dedotto dai contribuenti, ossia il collocamento in cassa integrazione per la durata di 13 settimane, non avrebbe potuto legittimare la vendita dell’immobile, già acquistato con le agevolazioni fiscali.
Il ricorso era composto di due motivi.
Con una prima censura, si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, 4 0 comma, Parte I della Tariffa allegata al DPR n. 131/86, ex art. 360 n. 3 c.p.c.
La decisione della CTR, a dire dei ricorrenti, avrebbe ignorato la ratio della norma citata, volta ad evitare intenti speculativi e sicuramente recessiva rispetto all’esimente della forza maggiore, ossia di un evento oggettivo non prevedibile né imputabile alla parte obbligata.
Con una seconda censura, gli stessi lamentavano inoltre che la decisione impugnata avrebbe omesso di valutare la composizione del nucleo familiare dei contribuenti ed i comportamenti successivi alla cassa integrazione, nonché la sospensione del mutuo e la prorogabilità della cassa integrazione stessa, oltre alla mancanza di qualunque garanzia per la ripresa dell’attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha ritenuto infondati i motivi e pertanto rigettava il ricorso.
La Suprema Corte precisava in motivazione che, diversamente dall’assunto dei ricorrenti, la CTR non aveva commesso alcuna violazione di legge a proposito dell’applicazione dell’art. 1, nota II bis, 4° comma, Parte I della Tariffa allegata al DPR n. 131/86.
Essa infatti aveva valutato l’eventuale sussistenza della forza maggiore, escludendo che il caso della cassa integrazione applicata al contribuente potesse richiamare, in concreto, quell’esimente. E, d’altronde, gli argomenti addotti dai ricorrenti non rivestivano i presupposti di fatto integranti l’ipotesi di forza maggiore, giacché la cassa integrazione era temporanea e non era stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo.
Sebbene la sentenza intervenga a dare una risposta non positiva ai contribuenti che versino in problemi economici, il suo contenuto sarà oggetto di ulteriori riflessioni poiché, letta a contrario, se ne possono ricavare importanti contributi.
Infatti, dalle parole usate dagli Ermellini in sentenza risulta chiaro che, qualora il contribuente riesca a dimostrare che, a seguito di eventi (non temporanei) che abbiano diminuito il suo reddito o quello del nucleo familiare, non riesca più a pagare il mutuo e conseguentemente sia costretto a vendere l’immobile prima del quinquennio, non sarà soggetto al recupero d’imposta poiché presenti i requisiti necessari ad integrare l’esimente della forza maggiore.
A cura di Alberto Nico