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Fondo pensione per lavoratori dello spettacolo

14/12/2015

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​Il fondo pensionistico dedicato ai lavoratori del mondo dello spettacolo: caratteristiche e vantaggi.
Come sappiamo oramai dall’inizio dell’anno in corso, all’INPS, su precisa indicazione del nuovo Presidente Tito Boeri, è stata avviata l’operazione trasparenza con la sezione “Inps a porte aperte”. 
Con un semplice clic del mouse del computer di casa, senza avere la necessità di doversi recare agli sportelli dell’Istituto, qualsiasi cittadino può acquisire le informazioni che gli necessitano, accedendo direttamente al sito istituzionale www.inps.it. 
La sezione è dedicata a migliorare il rapporto informativo tra Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla legge. L’obiettivo è quello di rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto. 
Il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), insieme al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (entrambi ex-Enpals) e il Fondo dei Lavoratori Parasubordinati, oggi possono essere considerati gli unici fondi pensionistici gestiti dall’INPS destinati a lavoratori non atipici ad essere in attivo. Nel bilancio del 2011 l’Enpals, oggi INPS, evidenziava un avanzo finanziario pari a più di 250 milioni di euro.
Ecco di seguito le caratteristiche particolari del FPLS, a differenza delle regole previste per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti:
• l’annualità contributiva è espressa non in anni, ma in giorni;
• alcuni gruppi di soggetti iscritti al Fondo, se in possesso di anzianità contributiva prima del 1995, possono ancora oggi andare in pensione con età più basse rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori di quelle coorti;
• nel caso in cui un soggetto iscritto al fondo FPLS abbia versato contributi anche nel FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), potrà cumulare, gratuitamente e automaticamente, le contribuzioni accreditate presso i due Fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale;
• il Fondo eroga alcune specifiche prestazioni previdenziali, come la pensione d’invalidità specifica e la pensione di vecchiaia anticipata, ai tersicorei e ballerini.
Dall’11 luglio 1997, il legislatore ha stabilito che i lavoratori dello spettacolo debbono essere distinti in tre diversi gruppi:  
Gruppo A: prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Tale categoria di lavoratori si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l’accesso alle prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità.
Gruppo B: prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente. Diversamente dalla precedente categoria, questi lavoratori sono titolari di rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione e la realizzazione di spettacolo.
Gruppo C: prestino attività a tempo indeterminato. Trattasi di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e, pertanto, non si ipotizzano particolari difficoltà per l’applicazione delle innovazioni volte all’armonizzazione della normativa previdenziale speciale con quella in vigore presso l’AGO. 
Il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a: 
a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al Gruppo A; 
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al Gruppo B; 
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al Gruppo C.
Bisogna tenere presente che alcune categorie di lavoratori appartenenti, di norma, al Gruppo A, possono, nell’arco della carriera assicurativa, in base alla tipologia del contratto di lavoro, cambiare Gruppo di appartenenza transitando al C. 
I contributi giornalieri rilevati nei Gruppi di provenienza dovranno, quindi, essere riproporzionati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni. 
Più semplicemente, ai sensi della nuova disciplina, i lavoratori apparterranno al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi.
Sul prossimo numero di Gente in Movimento tratteremo la modalità del calcolo della pensione per i tre diversi gruppi, A, B e C. 

A cura di Giovanni Firera
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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