Gente in Movimento
  • Home
  • Chi siamo
  • Notizie
  • Collaboratori
  • Rivista
    • Sfoglia GM
    • Scarica GM
    • Regala GM
  • Contatti
  • Sponsor & Partner

Fondo patrimoniale, tutela a rischio

26/4/2016

3 Comments

 
Immagine
La casa familiare è pignorabile anche se inserita nel fondo patrimoniale e senza azione revocatoria da parte dei creditori.
Con il Decreto-Legge n. 83 del 2015, approvato il 27 giugno scorso, per aggredire i beni del fondo patrimoniale il creditore non deve più proporre l’azione revocatoria al fine di ottenere l’inefficacia dell’atto. La stessa sorte è prevista per i beni oggetto di donazione, trust e vincoli di genere, per i quali risultano sospesi ex lege gli effetti segregativi fino al termine dell’anno dalla loro trascrizione.
Ma andiamo con ordine, riassumendo le origini e le finalità di questa forma di tutela recentemente ridimensionata.
Il fondo patrimoniale è un vincolo posto nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e costituisce un patrimonio separato la cui funzione è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia.
Infatti, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.
Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati.
Importante è sottolineare che sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. È fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della stessa (art. 170, Codice civile). Infine, laddove il fondo fosse stato costituito fraudolentemente allo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, sarà possibile esperire l’azione revocatoria.
Poiché l’azione revocatoria ha la funzione specifica di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, a norma dell’art. 2740 c.c., e poiché detta azione presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo la stessa essere esperita anche per crediti condizionati o non scaduti o anche solo eventuali, tanto vale anche per la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica che il fideiussore offre al creditore, per l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale.
La Corte (da Cass. 18 marzo 1994, n. 2604, sino a Cass. 17 gennaio 2007, n. 966) ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, non soltanto nell’ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti.
Ciò che assume rilevanza è la destinazione, implicante sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c. 
Difatti, se l’essenza caratterizzante l’azione revocatoria consiste nel conservare la garanzia patrimoniale, non vi può essere dubbio che la costituzione del fondo in esame, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni (art. 170 c.c.), incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio del costituente.
Ma cosa è successo sotto gli occhi di tutti col D.L. 83/2015 senza che, però, si potesse inizialmente percepire l’effettiva portata della nuova norma?
In buona sostanza, fino a ieri, chiunque vendeva un bene, lo donava, costituiva un trust o un fondo patrimoniale, entro i cinque anni successivi all’atto stesso era soggetto alla cosiddetta azione revocatoria, di talché il creditore, azionando un’apposita causa in tribunale, poteva rendere inefficace l’atto stesso, ma solo a condizione che dimostrasse al giudice l’intento fraudolento del debitore (e la consapevolezza del terzo acquirente).
Oggi non è più così. O meglio, il compito del creditore viene enormemente agevolato.
Con la riforma, infatti, la banca o qualsiasi altro creditore non dovrà più agire con l’azione revocatoria, ma il suo pignoramento sulla casa - “pignoramento immobiliare” - potrà andare avanti anche se quest’ultima è stata inserita nel fondo patrimoniale, e senza esserci più bisogno di intraprendere l’azione revocatoria.
La riforma, infatti, stabilisce che, tutte le volte in cui il debitore abbia ceduto un proprio bene (con donazione) o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, e lo abbia fatto successivamente alla nascita del credito, il creditore può ugualmente procedere ad esecuzione forzata, e quindi mettere all’asta la casa stessa, anche senza aver ottenuto una sentenza di inefficacia (appunto la cosiddetta revocatoria).
L’unica condizione affinché tale potere del creditore possa manifestarsi è che quest’ultimo trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di donazione, vendita, fondo patrimoniale o trust.
Facciamo un esempio. Ipotizziamo che Tizio, il 1° febbraio 2016, inserisca la casa nel fondo patrimoniale trascrivendolo nell’atto di matrimonio (come la Legge impone). Il 1° giugno, poi, contrae un mutuo e, dopo breve, si rende moroso. La banca potrà agire direttamente in esecuzione forzata, entro il 31 gennaio 2017, previa notifica dell’atto di precetto, senza bisogno di un’azione volta a revocare il fondo patrimoniale (peraltro, poiché il mutuo redatto con atto pubblico è già titolo esecutivo, non c’è neanche bisogno del Decreto ingiuntivo).
In pratica, la nuova Legge opera un’automatica presunzione di colpevolezza a carico del debitore: presume, cioè, che questi, nell’anno anteriore ai pignoramenti, sia sempre in malafede e agisca sempre allo scopo di frodare il creditore. A prescindere dalla verità.
Che può fare il debitore per difendersi? Qui sta l’ulteriore inghippo della nuova Legge che, non contenta, ha voluto pregiudicare la posizione dei morosi anche sul piano processuale. Al debitore toccherà opporsi al pignoramento immobiliare (con la cosiddetta opposizione all’esecuzione), con tre forti effetti sfavorevoli e disincentivanti:
  • innanzitutto dovrà anticipare le spese processuali;
  • in secondo luogo, subirà l’inversione dell’onere della prova a suo sfavore: se, infatti, con la revocatoria, era il creditore a dover dimostrare l’intento fraudolento del debitore, oggi è quest’ultimo a doversi difendere e a dimostrare (chissà come) che il fondo patrimoniale, la donazione o la vendita non sono stati posti in essere al solo scopo di frodare la banca;
  • col rischio che, nelle more di tale giudizio di opposizione, la casa venga venduta all’asta o, quantomeno, il giudice imponga al debitore di lasciare l’immobile e trovare un’altra abitazione.
 
A cura di Daniela Pavan
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

3 Comments
Giampiero
18/5/2017 12:10:19

ma questa nuova legge è retroattiva, nel senso se uno ha istituito in fondo il 2005,molto prima che nascessero debiti cosa succede?

Reply
Gente in Movimento
25/5/2017 12:48:12

Buongiorno Sig. Giampiero,
su indicazione della Dott.ssa Pavan, autrice dell'articolo, ecco di seguito la risposta al suo quesito:

"La riduzione dell’efficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale è limitata, fortunatamente, ad una durata temporale di un anno.
Nel senso che il creditore, entro un anno dalla costituzione del fondo, può “aggredirlo” iscrivendo un pignoramento con un iter giudiziario di favore.

Decorso il termine di un anno, nell’arco del quale avviene la trascrizione del fondo patrimoniale, la possibilità di aggredire il fondo da parte del creditore torna a richiedere l’iter giudiziario più complesso e lungo per il creditore (e quindi più favorevole al debitore)

Nel Suo caso, se il fondo è stato costituito nel 2005 e ante insorgenza debiti direi che può stare tranquillo.

Cordiali saluti

Reply
GIAMPIERO
5/6/2017 19:44:52

grazie


Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    RUBRICHE

    Tutti
    ATTUALITÀ
    BENESSERE E BELLEZZA
    CINEMA E LIBRI
    CONSUMATORE
    COSTUME E SOCIETÀ
    DESIGN
    ECONOMIA E LAVORO
    EUROPA
    EVENTI
    EVENTI E SPETTACOLI
    FOOD & WINE
    FOTOGRAFIA
    IMPRESA
    INNOVAZIONE
    MODA
    MOTORI
    MUSICA
    POLITICA
    PREVIDENZA
    PROFESSIONI
    RASSEGNA STAMPA
    SICUREZZA
    SPORT
    TEMPO LIBERO
    VIAGGI

    Archivio

    Settembre 2024
    Agosto 2024
    Maggio 2024
    Marzo 2024
    Dicembre 2023
    Aprile 2023
    Marzo 2023
    Gennaio 2023
    Dicembre 2022
    Novembre 2022
    Ottobre 2022
    Maggio 2022
    Aprile 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Gennaio 2022
    Dicembre 2021
    Novembre 2021
    Ottobre 2021
    Settembre 2021
    Agosto 2021
    Luglio 2021
    Giugno 2021
    Maggio 2021
    Aprile 2021
    Marzo 2021
    Febbraio 2021
    Gennaio 2021
    Dicembre 2020
    Novembre 2020
    Ottobre 2020
    Settembre 2020
    Agosto 2020
    Luglio 2020
    Giugno 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020
    Dicembre 2019
    Novembre 2019
    Ottobre 2019
    Settembre 2019
    Agosto 2019
    Luglio 2019
    Giugno 2019
    Maggio 2019
    Aprile 2019
    Marzo 2019
    Febbraio 2019
    Gennaio 2019
    Dicembre 2018
    Novembre 2018
    Ottobre 2018
    Settembre 2018
    Agosto 2018
    Luglio 2018
    Giugno 2018
    Maggio 2018
    Aprile 2018
    Marzo 2018
    Febbraio 2018
    Gennaio 2018
    Dicembre 2017
    Ottobre 2017
    Settembre 2017
    Luglio 2017
    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014

Copyright © 2019 GENTE IN MOVIMENTO. Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. n° 3/2014
Proprietario ed Editore: DGConsulting s.c. (P.IVA 05034680966), con iscrizione al ROC n° 24934.
​Direttore responsabile: Secondo Sandiano
Per qualsiasi comunicazione: [email protected] -  Collabora con noi
Iscriviti alla Newsletter