Gente in Movimento
  • Home
  • Chi siamo
  • Notizie
  • Collaboratori
  • Rivista
    • Sfoglia GM
    • Scarica GM
    • Regala GM
  • Contatti
  • Sponsor & Partner

Divorzio: il nuovo nucleo famigliare

12/10/2020

0 Comments

 
Foto
La formazione di una nuova famiglia e la nascita di un figlio dal nuovo partner deve essere valutata dal giudice che può modificare le condizioni originali.
La legge del 1° dicembre 1970, n. 898 (cosiddetta “Legge sul divorzio”) dispone, all’art. 6, comma 2, che “Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o  la  cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del  libro  primo, del Codice Civile”. 

Nel predetto capo II trova collocazione l’art. 337 ter c.c., che dispone testualmente al comma 4: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”

Per quanto concerne le esigenze del figlio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere l’accrescimento delle stesse legato alla crescita ed allo sviluppo della personalità del minore, in quanto alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica e ludicosportiva, che non necessita di prova specifica trattandosi di aumento fisiologico, legato alla crescita (in tal senso, Trib. Velletri, Sez. I, 637/2020).Tra i criteri dettati dall’art. 337 ter, comma 4, c.c., merita poi approfondimento quello relativo alle “risorse economiche di entrambi i genitori”. 

La valutazione delle risorse patrimoniali dei genitori, infatti, non può prescindere dall’analisi dei beni mobili e immobili di proprietà degli stessi, oltre che dei redditi da lavoro rispettivamente percepiti. Dovranno, pertanto, essere analizzate non solo le sostanze e le capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun genitore anche potenziali ma altresì il complesso patrimoniale della persona costituito dal reddito e dal valore dei beni posseduti (in tal senso, Trib. Modena, 37/2013). 

L’art. 9, comma 1, della L. 898 del 1970 prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.” 

I Giudici di merito e di legittimità, in particolare, sono stati chiamati a decidere circa la revisione dei provvedimenti in discorso nel caso in cui uno o entrambi i genitori abbiano costituito un nuovo nucleo familiare. 

A tal proposito, si evidenzia in primo luogo la lettera dell’art. 6, comma 1, della L. 898 del 1970,  che testualmente recita: “L’obbligo […] di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o entrambi i genitori”.

La giurisprudenza, con riferimento tanto al passaggio a nuove nozze del genitore quanto alla creazione di un nuovo nucleo familiare fondato sulla convivenza more uxorio, ha affermato che “la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figlio dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite” (Cass. civ. 1475/2016).

Per altro verso, è stato, altresì evidenziato che “la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore  ed inoltre, così come avverrebbe in una famiglia unica, l’aumento del numero dei figli non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente” (Trib. Velletri, Sez. I, 17/05/2018). 

Quanto affermato dalla citata sentenza del Tribunale di Velletri trova un precedente nella giurisprudenza di legittimità in quanto già la Corte di Cassazione, Sezione I, con la decisione n. 1595/2008, aveva affermato che “Là dove, poi, venga in gioco la misura dell’assegno di mantenimento per i figli, il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali verso costoro, in quanto la soddisfazione dei diritti economici dei figli non può essere deteriore nella crisi della famiglia, rispetto a quanto avviene nella famiglia unita: sicché, ove il contributo di mantenimento originariamente fissato dal giudice del divorzio sia stato determinato in un importo adeguato alle necessità dei figli, ma inferiore all’esborso che la capacità economica dell’obbligato avrebbe consentito, la richiesta riduzione non può essere disposta.” 

Tanto premesso, poiché l’obbligo di ciascun genitore di mantenere, educare ed istruire i figli permane anche in caso di costituzione di un nuovo nucleo familiare, può essere domandata la revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio relative all’affidamento ed al mantenimento della prole solo qualora sia provata la concreta diminuzione delle sostanze o della capacità reddituale del genitore richiedente. 

In ogni caso, il Giudice chiamato a decidere sulla modifica delle condizioni di divorzio relative al mantenimento dei figli dovrà procedere al vaglio dei presupposti elencati dall’art. 337 ter c.c. per stabilire la misura del mantenimento del figlio, valutando nel caso concreto le esigenze dello stesso nonché la capacità reddituale e patrimoniale di ciascun genitore.

A cura di Elisa Fea.
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    RUBRICHE

    Tutti
    ATTUALITÀ
    BENESSERE E BELLEZZA
    CINEMA E LIBRI
    CONSUMATORE
    COSTUME E SOCIETÀ
    DESIGN
    ECONOMIA E LAVORO
    EUROPA
    EVENTI
    EVENTI E SPETTACOLI
    FOOD & WINE
    FOTOGRAFIA
    IMPRESA
    INNOVAZIONE
    MODA
    MOTORI
    MUSICA
    POLITICA
    PREVIDENZA
    PROFESSIONI
    RASSEGNA STAMPA
    SICUREZZA
    SPORT
    TEMPO LIBERO
    VIAGGI

    ARCHIVIO

    Marzo 2023
    Gennaio 2023
    Dicembre 2022
    Novembre 2022
    Ottobre 2022
    Maggio 2022
    Aprile 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Gennaio 2022
    Dicembre 2021
    Novembre 2021
    Ottobre 2021
    Settembre 2021
    Agosto 2021
    Luglio 2021
    Giugno 2021
    Maggio 2021
    Aprile 2021
    Marzo 2021
    Febbraio 2021
    Gennaio 2021
    Dicembre 2020
    Novembre 2020
    Ottobre 2020
    Settembre 2020
    Agosto 2020
    Luglio 2020
    Giugno 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020
    Dicembre 2019
    Novembre 2019
    Ottobre 2019
    Settembre 2019
    Agosto 2019
    Luglio 2019
    Giugno 2019
    Maggio 2019
    Aprile 2019
    Marzo 2019
    Febbraio 2019
    Gennaio 2019
    Dicembre 2018
    Novembre 2018
    Ottobre 2018
    Settembre 2018
    Agosto 2018
    Luglio 2018
    Giugno 2018
    Maggio 2018
    Aprile 2018
    Marzo 2018
    Febbraio 2018
    Gennaio 2018
    Dicembre 2017
    Ottobre 2017
    Settembre 2017
    Luglio 2017
    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014

Copyright © 2019 GENTE IN MOVIMENTO. Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. n° 3/2014
Proprietario ed Editore: DGConsulting s.c. (P.IVA 05034680966), con iscrizione al ROC n° 24934.
​Direttore responsabile: Secondo Sandiano
Per qualsiasi comunicazione: redazione@genteinmovimento.com -  Collabora con noi
Iscriviti alla Newsletter