A partire da tale data, dunque, non possono più essere accettate dimissioni rese verbalmente o mediante lettera, seppure autografa. La norma, infatti, prevede che in tal caso esse saranno prive di ogni effetto.
Le uniche deroghe a questo nuovo obbligo sono previste per i rapporti di lavoro domestico, per i rapporti di lavoro marittimo, nonché per le dimissioni o le risoluzioni consensuali intervenute avanti ad una Commissione di certificazione ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro (DTL) nei casi di dimissioni presentate:
- dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore entro i primi tre anni di vita del proprio figlio ovvero nei primi tre anni dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Il Ministero del lavoro (Circolare n. 12 dello scorso 4 marzo) è del parere che rimangano escluse dalla nuova procedura anche le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.
Ma a partire dal 12 marzo come deve comportarsi il lavoratore che intenda comunicare all’azienda le proprie dimissioni oppure sottoscrivere un accordo di risoluzione consensuale con il proprio datore di lavoro?
Tenendo comunque in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva, potrà scegliere tra due opzioni:
- procedere autonomamente alla presentazione telematica. In tal caso, dovrà preventivamente essere dotato del proprio PIN dispositivo rilasciato dall’Inps ed inoltre dovrà essersi registrato al portale ClicLavoro (all’interno del sito www.cliclavoro.gov.it) munendosi, quindi, delle apposite user e password. Solo a questo punto, egli potrà accedere al sito del Ministero, utilizzando tali credenziali, e procedere autonomamente con la compilazione online del modulo;
- rivolgersi ad un “soggetto abilitato”: esclusivamente Commissioni di certificazione, Enti bilaterali, Patronati oppure Organizzazioni sindacali.
Un’ulteriore innovazione contenuta nella norma consiste nel fatto che, dopo aver svolto tutta la procedura ed averla completata con l’invio, il lavoratore avrà sette giorni di tempo per ripensarci e revocare la propria decisione. Anche la revoca dovrà necessariamente avvenire mediante il medesimo sistema sopra descritto.
A questo punto, però, un dubbio sorge spontaneo: e se nel frattempo il datore di lavoro avesse effettuato una nuova assunzione per sostituire il lavoratore che si era precedentemente dimesso? Che fine farà quel nuovo rapporto di lavoro?
I lavoratori dovranno porre particolare attenzione al fatto che, come detto, dovrà essere tenuto in debito conto il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo.
Pertanto dovranno compilare adeguatamente il modulo, indicando quale “data di decorrenza” delle dimissioni quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro (cioè il primo giorno successivo all’effettiva conclusione del rapporto lavorativo), così come precisato dal Ministero stesso nelle FAQ riportate nel proprio sito internet.
Appare utile evidenziare che la procedura telematica sostituisce la modalità di convalida delle dimissioni introdotta dalla Riforma Fornero (sottoscrizione del mod. Unilav), ma non sopprime l’obbligo per il datore di lavoro di inviare comunicazione al Centro per l’impiego una volta che il rapporto di lavoro si sarà effettivamente concluso.
E per fortuna che il Decreto è stato denominato “Decreto semplificazioni”!
A cura di Bruno Bravi