Sia la Governance Societaria che i Sindaci e Revisori si trovano oggi a dover fare i conti su un susseguirsi di normative a volte contraddittorie, e devono calarsi nel contesto aziendale per verificare l’applicabilità delle stesse, e se le stesse sono uno scudo importante per eventuali risvolti giudiziari. Nel Decreto legge così detto “agosto” ci sono importanti interventi che si possono cominciare ad analizzare. Sono interventi di natura eccezionale, che servono più che altro a patrimonializzare le imprese e a contrastare le perdite di esercizio.
Un intervento importante è stato quello della possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche solo civilisticamente, cioè senza implicazioni dal punto di vista fiscale. Si tratta di un buon intervento, in quanto permette alle imprese di rivalutare a valori di mercato beni che soni indicati a valori storici molto bassi e di conseguenza attenuare perdite di patrimonio netto importanti. Basta considerare gli opifici industriali, e la possibilità di rivalutarli senza versamento di alcuna imposta sostitutiva. Poi sempre nel decreto agosto è contenuta la sospensione degli ammortamenti. Questo intervento, è quello che si avvicina di più alle disposizioni del Codice Civile in materia di valutazioni.
Il codice civile prevede che le immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, possono essere ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti in caso di sottoutilizzo degli impianti possono essere ridotti e motivati in nota integrativa. Sicuramente durante il lockdown gli impianti non sono stati utilizzati o nella maggior parte dei casi sotto utilizzati.
Ora, la generalizzazione di non imputare gli ammortamenti, non è giusta e in coerenza con la veridicità dei bilanci, e la possibilità di non iscrivere il 100% degli ammortamenti, non porta a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società come anche prescrive l’articolo 2423 del codice civile. Per questo è bene ribadire che le imprese hanno già dalla loro il codice civile che permette di ammortizzare in base alla residua possibilità di utilizzazione.
Un intervento molto importante del D.L 14 agosto 2020 n 104 è la sospensione dell’applicazione delle normative contenute nel Codice Civile, sulle perdite del capitale sociale o la sua riduzione. In poche parole è stato “sospeso” l’obbligo di ricapitalizzazione e il verificarsi della causa di scioglimento. Inoltre con la legge di bilancio 2021 è stata prescritta la “medicina” di poter sterilizzare tali perdite fino al bilancio dell’esercizio 2025. Questo intervento è stato effettuato per salvaguardare la continuazione dell’attività. A ben vedere più di salvaguardare la continuazione dell’attività, si sono salvaguardati i soci della società dal dover intervenire con riduzione e aumenti di capitale sociale. Il problema della continuità aziendale è rimasto, e sicuramente la Governance , i Sindaci e i Revisori, dovranno verificare con rigore se vi siano i presupposti della continuità aziendale.
Il tutto perché, sul versante dell’equilibrio finanziario, potrebbero esserci seri problemi, anche se in parte attenuati dalle varie moratorie, la cui durata è stata estesa al 30 giugno 2021. Sicuramente l’informativa in nota integrativa e nella relazione della gestione dovrà essere molto più dettagliata che nel periodo pre-covid. Dovranno essere fornite informazioni aggiuntive in nota integrativa del perché di certe scelte di valutazione, e nella relazione sulla gestione, delle azioni che la Governance intende intraprendere.
Uno dei primi interventi effettuati dal legislatore è stato, nel decreto del marzo scorso 23/2020, della possibilità di valutare le voci di bilancio nel presupposto della continuità aziendale, art. 2323 bis codice civile, anche quando questa era compromessa. è bene evidenziare che per alcuni voci questo non sia possibile. Basti pensare solo ai crediti verso clienti che gli organi della società sanno non poter riscuotere per intero o riscuotere in tempi molto più lunghi del previsto a causa della pandemia.
I crediti vanno sempre valutati a loro valore del presumibile realizzo anche se il legislatore offre la possibilità di derogare a tale principio, che prescrive che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza.
Un intervento legislativo, già criticato da alcuni professionisti, introdotto nel decreto semplificazioni con l’art 44, prevede che gli aumenti di capitale sociale siano approvati con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e con la maggioranza del capitale presente in assemblea, anche se lo statuto prevede maggioranze più elevate. Tale disposizione si applica fino al 30 giugno 2021.
Ebbene, questa norma potrebbe portare ad un abuso a danno delle minoranze. Questo perché molte volte negli statuti delle società vengono previste maggioranze più elevate per gli aumenti di capitale sociale, proprio per evitare delibere di aumento che non possono essere eseguite da soci di minoranza e finanziariamente più deboli. Questa norma potrebbe avere anche problemi di Costituzionalità, ed in particolare la violazione dell’art 47 della Legge Fondamentale dello Stato che tutela il risparmio.
L’investimento che una persona fisica o giuridica effettua in una società è un investimento e anche un risparmio. Un soggetto, sia persona fisica o giuridica, originariamente poteva accettare di sottoscrivere, in sede di costituzione della società, un conferimento del 30%, e allo stesso tempo , aver preteso di introdurre nello statuto societario la clausola che per deliberare gli aumenti di capitale sociale fosse necessario il voto favorevole del 75% dei soci.
Gli statuti societari, tutelano l’investitore, e per questo, di conseguenza l’art 44 del decreto semplificazioni, può violare l’art 47 della Costituzione in tema di risparmio, in quanto il primo comma recita che “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Non risulta, che un socio di minoranza, che pretende in sede di costituzione della società di avere all’interno dello statuto certe maggioranze per deliberare gli aumenti di capitale sociale, sia tutelato dall’art 44 del decreti semplificazioni. Anche l’art 42 secondo comma della Costituzione, recita che la proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge.
Tali considerazioni per sottolineare che non sono rispettati i due precetti Costituzionale, quando si permette che un socio possa scendere dal 10% all’ 1% del capitale, per un aumento fatto in deroga allo Statuto Societario.
Sicuramente anche per Sindaci e Revisori non è un periodo facile, in quanto le loro osservazioni potrebbero essere contrapposte alla normativa emergenziale. Ma gli stessi non possono derogare al controllo della continuità aziendale sostanziale, per non essere chiamati in futuro a rispondere solidalmente con gli amministratori delle eventuali situazioni di responsabilità.
A cura di Paolo Brescia.