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Dacci oggi la nostra semplificazione quotidiana

3/11/2015

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​Le misure previste dal recente “Decreto semplificazioni” hanno davvero semplificato il mondo del lavoro?
La tanto attesa norma sulla semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, contenuta nel D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 in attuazione della Legge 183/2014, ha nuovamente disatteso le aspettative di chi quotidianamente si relaziona con una Pubblica Amministrazione che spesso si rivela farraginosa e poco chiara. 
Si tratta infatti di semplificazioni che complicheranno ulteriormente la forzosa prassi che sempre cittadini e imprese dovranno affrontare per districarsi tra i meandri della burocrazia nostrana. 
Quale esempio di sicuro impatto, si pensi alla disciplina della convalida delle dimissioni, introdotta dalla Legge 92/2012 che, anche tutt’oggi, è già palesemente inadeguata per un fenomeno di fatto ridottissimo. 
L’adempimento, previa l’emanazione di apposito decreto, sarà sostituito da una procedura telematica ancora più tortuosa che determinerà un aggravio esecutivo sia a carico dell’azienda che a carico del lavoratore nel manifestare la sua stessa volontà dimissionaria. 
Esponiamo di seguito alcune delle disposizioni del provvedimento, entrato in vigore il 24 settembre 2015.

Collocamento mirato - Assunzioni obbligatorie
La norma ha provveduto a modificare in modo incisivo la Legge 68/1999, razionalizzando gli adempimenti relativi all’assunzione obbligatoria dei soggetti protetti. 
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro, saranno definite le linee guida in materia di collocamento mirato, volte alla promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e al loro rafforzamento. Sintetizziamo le principali novità: 
•    Tra i soggetti disabili sono stati inseriti anche gli aventi diritto al percepimento dell’assegno di invalidità conseguente ad una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ed in modo permanente.
•    È stato risolto il problema del computo di chi è divenuto invalido in costanza di rapporto di lavoro.
•    Viene superato il regime di gradualità delle assunzioni nei confronti dei datori di lavoro che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti imponendo l’assunzione del lavoratore disabile entro il termine di 60 giorni previsto per gli altri datori di lavoro.
•    È prevista una semplice autocertificazione per la procedura di esonero dell’obbligo di assunzione di persone con disabilità. I datori di lavoro dovranno versare un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno di lavoro e ciascun lavoratore disabile non occupato.
•    I datori di lavoro avranno la possibilità di assumere lavoratori con disabilità attraverso la chiamata nominativa mentre l’avviamento d’ufficio assume una posizione di secondo piano. È stata data facoltà di far precedere all’assunzione la richiesta di effettuare la preselezione, delle persone disabili agli uffici competenti, mantenendo la facoltà di scelta tra i candidati proposti.
•    L’avviamento d’ufficio dei lavoratori a cura dell’ufficio competente avverrà solamente in caso di mancata assunzione da parte del datore di lavoro avente l’obbligo. 
È stata rivisitata la procedura per l’erogazione degli incentivi concessi ai datori di lavoro che assumono disabili, allo scopo di favorirne l’occupazione. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS, sulla base delle risorse disponibili secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande telematiche, mediante conguaglio nelle denunce mensili UNIEMENS. 
La misura dell’agevolazione varierà in armonia al grado di riduzione della capacità lavorativa e, dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che assumeranno soggetti disabili avranno diritto ad un incentivo che muterà in base alla riduzione della capacità lavorativa nella misura del 70% o del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e nella durata, fruibile per 36 mesi, se l’assunzione è a tempo indeterminato e per 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato della durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto, in caso di assunzione di persone con disabilità psichica e intellettiva.

Semplificazione nella costituzione e gestione del rapporto di lavoro
Una delle semplificazioni prevede che dal 1° gennaio 2017 il Libro Unico del Lavoro dovrà essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro. Un decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore, dovrà stabilirne modalità tecniche e organizzative.

Semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Modificato il D. Lgs. 81/2008 e il D.P.R. 1124/1965, una progressione di novità che riguardano l’obbligo di sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Eccole in sintesi.
•    Lavoro accessorio - voucher: le norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori trovano applicazione nei confronti di coloro che effettuano prestazioni di lavoro accessorio in favore di un committente imprenditore o professionista; restano esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. 
•    Valutazione dei rischi: ai fini della valutazione dei rischi l’INAIL, in collaborazione con le ASL, renderà disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno individuati gli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi.
•    Servizio di prevenzione e protezione: resta ferma la possibilità riconosciuta al datore di lavoro di svolgimento diretto dei compiti di RSPP, di primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti e altre ipotesi indicate nell’allegato 2 del DLgs. 81/2008. È stata soppressa la possibilità al datore di lavoro che operi in aziende fino a cinque dipendenti di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e evacuazione, qualora abbia affidato l’incarico di RSPP a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni. 
•    Trasmissione certificato medico: a decorrere dal 180° giorno dall’entrata in vigore del decreto, in caso di infortunio è abolito l’obbligo di trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro. 
•    Comunicazione alla Pubblica Sicurezza: a decorrere dal 180° giorno dall’entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro non sarà più tenuto a dare notizia alla Pubblica Sicurezza degli infortuni occorsi. Tale obbligo sarà in capo all’INAIL esclusivamente nelle ipotesi di infortuni con prognosi superiore ai 30 giorni o mortali. 
•    Abolizione registro infortuni a decorrere dal 90° giorno di entrata in vigore del decreto.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
Una sequela di mutamenti riguardano il rapporto di lavoro e le pari opportunità. Eccoli.
•    Impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza: gli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa derivare il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza dei lavoratori e la tutela del patrimonio, previo accordo stipulato con le RSU o le RSA. In alternativa, nel caso di sedi dislocate in più province o più regioni, l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli strumenti di controllo e impianti audiovisivi possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro, o in caso di più sedi dislocate nel territorio nazionale, dal Ministero del lavoro. 
•    Dimissioni del lavoratore: come già accennato, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere formulate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito internet www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Entro sette giorni dalla trasmissione del modulo è data la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. 
La procedura, che non si applica al lavoro domestico, nonché le modalità di trasmissione e gli standard tecnici saranno stabiliti da un decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della novellata norma. Non sarà tuttavia immediatamente applicabile: la procedura troverà applicazione dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione delle procedure attuative. 

Spazi limitati impediscono in questa sede ulteriori approfondimenti del provvedimento in esame unitamente ad altri, sempre inclusi nel cosiddetto Jobs Act. 
Per questo, invitiamo alla lettura di “Obiettivo CdL”, periodico bimestrale dell’U.P. ANCL di Torino, sul sito web www.ancl.to.it.


A cura di Erica Maurino ​​
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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