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Come scegliere la forma societaria più appropriata alle tue esigenze

2/1/2023

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Numerose sono le differenze tra le società di capitali e le società di persone: le prime hanno il vantaggio di separare nettamente il socio dalla società - dotata di personalità giuridica - ed i creditori che non possono rivalersi sul patrimonio personale del socio. ​Altra fondamentale differenza riguarda il regime della tassazione. 
​
A cura di Alessandro Delle Cese
Quindi, proviamo a confrontare i due regimi e capire le differenze che intercorrono tra le due categorie di società in esame.
​
SNC
.
Le società in nome collettivo sono una particolare tipologia di società di persone formata da almeno due soci che si ripartiscono in egual misura compiti e responsabilità. Nella SNC ogni socio è lavoratore ed amministratore e percepisce utili in base alla quota di capitale sottoscritto. L’atto costitutivo deve necessariamente contenere i dati anagrafici dei soci, la ragione sociale, la sede, l’oggetto e la durata della società. Tutti i soci della SNC sono illimitatamente responsabili con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni assunte dalla società nel caso di un eventuale default della società. La SNC paga l’IRAP calcolato in percentuale (3,9%) sull’utile di impresa a fine anno, i soci, invece, pagheranno l’IRPEF e l’INPS, artigiani o commercianti, entrambi calcolati sulla base dell’utile della società ripartito pro quota.

SAS.
SAS, acronimo di Società in Accomandita Semplice, è la forma societaria preferita tra le società di persone. Una delle ragioni è che la SAS contempla due categorie di soci: accomandatari e accomandanti, con differenti responsabilità. Gli accomandatari hanno diritti e obblighi uguali ai soci gerenti una SNC e sono tenuti ad iscriversi alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS. Gestiscono la società e possono impegnarla. Per questo rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali (quindi, anche con il patrimonio personale). Gli accomandanti invece, sono esclusi dall’amministrazione e rispondono limitatamente alla quota conferita nella società (come per le SRL). Non possono impegnare in alcun modo la Società se non espressamente delegati dalla maggioranza dei soci accomandatari. Sono solo soci di capitale, pertanto, non obbligati a pagare l’INPS artigiani o commercianti (e questo rappresenta un ottimo risparmio). Dal punto di vista fiscale invece, funzionano come la SNC. Quindi, paga l’IRAP (3,9%) sull’utile di impresa a fine anno; mentre, l’utile netto viene ripartito sui soci, anche in questo caso, proporzionalmente alle singole partecipazioni dei soci ed a prescindere dalla sua effettiva distribuzione. L’INPS, artigiani o commercianti, verrà infine, corrisposto solo dai soci accomandatari, calcolato sull’utile della società pro quota. Questo consentirà di ridurre il carico fiscale personale, in quanto interamente deducibili.

SRL.
La società a responsabilità limitata è una società di capitali dotata di una propria autonomia patrimoniale, in cui i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali assunte. Esercita un’attività col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati, consentendo, quindi, di fruire del beneficio della responsabilità limitata. Può anche essere unipersonale. L’atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico dal notaio che provvede al deposito presso il Registro delle imprese. Inoltre, il suo capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro. Non trattiamo in questa sede delle Srls, ossia di una Srl Semplificata, il cui unico vantaggio consiste nel risparmio delle spese notarili, un capitale sociale ridotto e nulla più. Una Srl è soggetta a IRES calcolato nella misura del 24% sull’utile (rettificato fiscalmente) di fine anno e all’IRAP nella misura del 3,9%, calcolato sempre sull’utile (fiscale) di fine anno. Nel caso invece, vengano distribuiti dei dividendi ai soci, si applicherà la ritenuta del 26% sulla quota di utile distribuita. Anche in questo caso, sull’utile, anche se non distribuito, andranno calcolati i contributi a carico dei soli soci lavoratori. Quindi, i soci lavoratori saranno tenuti ad iscriversi all’INPS artigiani o commercianti, a seconda della tipologia di impresa. In tal modo, questi saranno tenuti a pagare un ulteriore 24% di contributi previdenziali calcolati sul reddito di impresa pro quota. Qualora agli amministratori venisse erogato un compenso, a differenza delle società di persone, si dovrà necessariamente elaborare un cedolino paga. Vero che subiranno una tassazione con aliquota progressiva, ma consentirà di abbattere l’utile della società e, di riflesso, il carico fiscale gravante su questa. 
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