La questione giuridica relativa al termine prescrizionale dei crediti erariali da applicare nella fase successiva alla notifica della cartella è oggetto di un interessante dibattito dottrinale e di una giurisprudenza in costante evoluzione come dimostrato da diverse pronunce, di legittimità e di merito, alternatesi negli ultimi anni.
Nel caso in specie il collegio di Piazza Cavour era chiamato a dirimere una controversia relativa all’originaria impugnazione di un avviso di pagamento notificato nel 2012, avente come presupposto una cartella esattoriale per tributi erariali, sanzioni e interessi notificata nel 2002 e non opposta.
Nel ricorso in Commissione tributaria Provinciale, il contribuente aveva eccepito l’avvenuta prescrizione quinquennale delle somme relative a sanzioni e interessi, essendo trascorsi quasi dieci anni tra la notifica della cartella e l’avviso di pagamento.
In primo grado, il ricorso veniva accolto, mentre la commissione regionale ribaltava il verdetto dei colleghi di prime cure.
Contro la sentenza di secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
I giudici di Piazza Cavour, già recentemente, con l'ordinanza depositata in data 08.10.2015 n° 20213, avevano affrontato nuovamente la dibattuta questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali, ossia se quella quinquennale (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.) virando verso un orientamento più favorevole al contribuente.
La Cassazione, ribadendo quanto affermato con l'ordinanza n. 20213 del 2015, con una motivazione estremamente sintetica, ma che non lascia spazio a dubbi, afferma che, sebbene la prescrizione sia decennale quando il titolo è una sentenza o un altro provvedimento del giudice o un provvedimento amministrativo divenuto definitivo, la sanzione, obbligazione tributaria accessoria, divenuta ormai definitiva non per provvedimento giurisdizionale, è soggetta a termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Pertanto, considerato che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento, notificata dall’Agente della riscossione la prescrizione è sempre di cinque anni.
Si applicherà invece il termine di prescrizione decennale solo quando il titolo è una sentenza o un altro provvedimento del giudice o amministrativo, divenuto ormai definitivo: il che potrebbe avvenire, per esempio, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella e il giudice gli dia torto.
In quest’ultimo caso, infatti, l’obbligo di pagare l’imposta non è più contenuto nella cartella esattoriale, bensì nella sentenza del giudice, sicché la prescrizione diventa decennale.
In particolare - afferma la Cassazione con estrema chiarezza e ribadito da numerose pronunce successive "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.
Nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20”.
La Suprema Corte quindi ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto il ricorso introduttivo del contribuente.
Sarà pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale solamente se Equitalia o l'ente titolare del credito produrrà il titolo definitivo della pretesa, ossia il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato, emessi prima dell’emissione delle cartelle. Diversamente, il termine di prescrizione rimarrà quinquennale.
A cura di Alberto Nico