Gente in Movimento
  • Home
  • Chi siamo
  • Notizie
  • Collaboratori
  • Rivista
    • Sfoglia GM
    • Scarica GM
    • Regala GM
  • Contatti
  • Sponsor & Partner

Cartelle di pagamento, sì a prescrizione breve

16/9/2016

0 Commenti

 
Foto
Cassazione, cambio di orientamento: la cartella esattoriale si prescrive dopo il decorso di cinque anni dalla notifica.
Confermato il mutamento di indirizzo della Cassazione in tema di prescrizione delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia: secondo la nuova pronuncia della Suprema Corte, l'ordinanza depositata il 20 giugno 2016, n° 12715 della Sezione VI, i crediti dell'erario (fiscali e contributivi/previdenziali) vanno in prescrizione dopo solo  cinque anni e non più dieci come affermato in passato sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite del 2009 con la pronuncia n. 25790 e di molte pronunce ad essa successive.
La questione giuridica relativa al termine prescrizionale dei crediti erariali da applicare nella fase successiva alla notifica della cartella è oggetto di un interessante dibattito dottrinale e di una giurisprudenza in costante evoluzione come dimostrato da diverse pronunce, di legittimità e di merito, alternatesi negli ultimi anni.
Nel caso in specie il collegio di Piazza Cavour era chiamato a dirimere una controversia relativa all’originaria impugnazione di un avviso di pagamento notificato nel 2012, avente come presupposto una cartella esattoriale per tributi erariali, sanzioni e interessi notificata nel 2002 e non opposta.
Nel ricorso in Commissione tributaria Provinciale, il contribuente aveva eccepito l’avvenuta prescrizione quinquennale delle somme relative a sanzioni e interessi, essendo trascorsi quasi dieci anni tra la notifica della cartella e l’avviso di pagamento.
In primo grado, il ricorso veniva accolto, mentre la commissione regionale ribaltava il verdetto dei colleghi di prime cure.
Contro la sentenza di secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
I giudici di Piazza Cavour, già recentemente, con l'ordinanza depositata in data 08.10.2015 n° 20213, avevano affrontato nuovamente la dibattuta questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali, ossia se quella quinquennale (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.) virando verso un orientamento più favorevole al contribuente.
La Cassazione, ribadendo quanto affermato con l'ordinanza n. 20213 del 2015, con una motivazione estremamente sintetica, ma che non lascia spazio a dubbi, afferma che, sebbene la prescrizione sia decennale quando il titolo è una sentenza o un altro provvedimento del giudice o un provvedimento amministrativo divenuto definitivo, la sanzione, obbligazione tributaria accessoria, divenuta ormai definitiva non per provvedimento giurisdizionale, è soggetta a termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Pertanto, considerato che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento, notificata dall’Agente della riscossione la prescrizione è sempre di cinque anni.
Si applicherà invece il termine di prescrizione decennale solo quando il titolo è una sentenza o un altro provvedimento del giudice o amministrativo, divenuto ormai definitivo: il che potrebbe avvenire, per esempio, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella e il giudice gli dia torto.
In quest’ultimo caso, infatti, l’obbligo di pagare l’imposta non è più contenuto nella cartella esattoriale, bensì nella sentenza del giudice, sicché la prescrizione diventa decennale.
In particolare - afferma la Cassazione con estrema chiarezza e ribadito da numerose pronunce successive "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.
Nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20”.
La Suprema Corte quindi ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto il ricorso introduttivo del contribuente.
Sarà pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale solamente se Equitalia o l'ente titolare del credito produrrà il titolo definitivo della pretesa, ossia il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato, emessi prima dell’emissione delle cartelle. Diversamente, il termine di prescrizione rimarrà quinquennale.
 
A cura di Alberto Nico
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

0 Commenti

Il tuo commento sarà pubblicato dopo l'approvazione.


Lascia una risposta.

    RUBRICHE

    Tutto
    ATTUALITÀ
    BENESSERE E BELLEZZA
    CINEMA E LIBRI
    CONSUMATORE
    COSTUME E SOCIETÀ
    DESIGN
    ECONOMIA E LAVORO
    EUROPA
    Eventi
    EVENTI E SPETTACOLI
    FOOD & WINE
    FOTOGRAFIA
    IMPRESA
    INNOVAZIONE
    MODA
    MOTORI
    Musica
    POLITICA
    PREVIDENZA
    PROFESSIONI
    Rasesgna Stampa
    SICUREZZA
    SPORT
    TEMPO LIBERO
    VIAGGI

    ARCHIVIO

    Maggio 2022
    Aprile 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Gennaio 2022
    Dicembre 2021
    Novembre 2021
    Ottobre 2021
    Settembre 2021
    Agosto 2021
    Luglio 2021
    Giugno 2021
    Maggio 2021
    Aprile 2021
    Marzo 2021
    Febbraio 2021
    Gennaio 2021
    Dicembre 2020
    Novembre 2020
    Ottobre 2020
    Settembre 2020
    Agosto 2020
    Luglio 2020
    Giugno 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020
    Dicembre 2019
    Novembre 2019
    Ottobre 2019
    Settembre 2019
    Agosto 2019
    Luglio 2019
    Giugno 2019
    Maggio 2019
    Aprile 2019
    Marzo 2019
    Febbraio 2019
    Gennaio 2019
    Dicembre 2018
    Novembre 2018
    Ottobre 2018
    Settembre 2018
    Agosto 2018
    Luglio 2018
    Giugno 2018
    Maggio 2018
    Aprile 2018
    Marzo 2018
    Febbraio 2018
    Gennaio 2018
    Dicembre 2017
    Ottobre 2017
    Settembre 2017
    Luglio 2017
    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014

Copyright © 2019 GENTE IN MOVIMENTO. Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. n° 3/2014
Proprietario ed Editore: DGConsulting s.c. (P.IVA 05034680966), con iscrizione al ROC n° 24934.
​Direttore responsabile: Secondo Sandiano
Per qualsiasi comunicazione: redazione@genteinmovimento.com -  Collabora con noi
Iscriviti alla Newsletter