La nuova misura di sostegno economico alle famiglie, assicurato a tutti i genitori con figli a carico, partirà dal mese di marzo 2022. Le domande potranno essere presentate all’Inps a partire dal mese di gennaio 2022. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta e quali sono le novità. A cura di Giovanni Firera |
E’ possibile richiedere la prestazione anche per i figli maggiorenni (fino a 21 anni) purché frequentino corsi di formazione scolastica o professionale, oppure siano iscritti ad un corso di laurea, oppure svolgano un tirocinio, che lavorino e che percepiscano un reddito complessivo annuale inferiore a 8.000 euro, o che siano disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o che svolgano il servizio civile. Per i figli con disabilità non ci sono limiti di età. I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili, così come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230.
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. In caso di assenza di attestazione Isee, o se si supera la soglia dei 40 mila euro, l’assegno viene comunque riconosciuto, a fronte della presentazione della domanda, con gli importi minimi previsti dalla normativa. La prestazione, erogata sempre su presentazione annuale della domanda, potrà essere erogata a partire dal mese di marzo e fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Se la domanda viene presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022, l’erogazione dell’assegno partirà dal mese di marzo. Per le domande presentate a partire dal 1° luglio 2022 la prestazione sarà erogata a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
Da notare che l’assegno unico universale sostituirà il premio alla nascita o all’adozione, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli, gli assegni familiari ai nuclei con figli e orfanili, l’assegno di natalità, le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Rimane, invece, ancora attivo il “Bonus asilo nido” che potrà essere richiesto da chi ne ha diritto. L’assegno unico universale, inoltre, è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali ulteriori misure in denaro a favore dei figli erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali.
Ulteriore caratteristica è la modalità di pagamento della prestazione. Infatti, per tutti coloro i quali, in presenza dei requisiti previsti, presenteranno domanda riceveranno il pagamento direttamente sulle coordinate bancarie indicate al momento della presentazione della domanda. La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 o di una Carta Nazionale dei Servizi); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.