Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.
Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio.”
La disposizione in esame fa salvo quanto previsto dall'articolo 190, comma 4, in base al quale “è vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni”.
Lo stesso Codice della Strada, infatti, all'art. 190 enuncia le norme di comportamento a cui devono attenersi i pedoni che, tra l'altro, “devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
La questione relativa all'esclusione della responsabilità del conducente in caso di improvviso attraversamento del pedone è stata di recente affrontata dalla Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul punto con l'ordinanza n. 12576 del 22 maggio 2018.
Nel caso di specie, il pedone conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Perugia, il conducente ed il proprietario del veicolo nonché la Compagnia Assicurativa per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale, a suo dire, mentre stava attraversando una strada comunale in prossimità delle strisce pedonali, era stato investito dalla vettura che procedeva ad altissima velocità.
Il Giudice di pace rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza veniva appellata dall'attore soccombente e il Tribunale di Perugia, con decisione del 28 giugno 2016, rigettava il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Il soccombente, pertanto, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
Il ricorrente, innanzitutto, invocava l'art. 2054 del Codice Civile, che al comma 1 testualmente recita: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In particolare, il ricorrente riteneva che la sentenza avesse errato nel porre a suo carico l'intera responsabilità del sinistro, posto che il conducente della vettura non avrebbe dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; l'eventuale scorrettezza da parte del pedone, infatti, non fa venire meno la responsabilità (eventualmente concorrente) del conducente investitore.
La Corte di Cassazione, in primo luogo, richiamava la costante giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass., ord. 22 febbraio 2017, n. 4551 e sent. 4 aprile 2017, n. 8663) secondo cui, “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.
La Suprema Corte, poi, osservava che, nel caso specifico, il Tribunale aveva ricostruito la dinamica dell'incidente, osservando come da una serie di elementi di fatto dovessero ritenersi dimostrate tutte le circostanze sopra richiamate.
In particolare, il Tribunale aveva sottolineato la rapidità ed imprevedibilità dell'attraversamento compiuto dal pedone, tale da impedire al conducente una qualsiasi manovra che evitasse l'impatto, nonché la natura dei danni riportati dalla vittima e dall'automobile, elementi che corroboravano la ricostruzione dei fatti nel senso della colpa esclusiva del pedone.
Pertanto, la Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Dunque, se da un lato il Codice della Strada prescrive norme di comportamento a cui devono attenersi i conducenti, lo stesso Codice provvede a disciplinare il comportamento dei pedoni, al fine di evitare il verificarsi di sinistri stradali.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra esaminata, ha evidenziato che, in caso di sinistro stradale, la responsabilità del conducente del veicolo deve essere esclusa in caso di improvviso attraversamento della carreggiata da parte del pedone, il quale deve comportarsi secondo diligenza, astenendosi dal porre in essere i comportamenti vietati dall'art. 190 del Codice della Strada.
A cura di Elisa Fea.