Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 2220 depositata il 12/6/2018, proprio in base al regolamento citato, ha condannato la Compagnia telefonica a risarcire il cliente della con la somma di euro 882. Infatti, nel caso in questione, il cliente aveva stipulato un contratto per fornitura di servizi di telecomunicazione e il contratto prevedeva, in particolare, l’attivazione di una SIM da inserirsi in apposita centralina di un impianto di allarme presso l’abitazione.
Dopo avere effettuato la periodica ricarica della SIM, si accorgeva che il credito a disposizione non corrispondeva a quanto versato e, pertanto, contattava il gestore telefonico, attraverso l’apposito call center, per avere chiarimenti e, veniva a conoscenza del fatto che, senza che ne avesse mai fatto richiesta, era stato attivato un nuovo piano tariffario al costo di euro 2,00 mensili. Aveva quindi provveduto all’immediata disabilitazione telefonica del detto servizio, mai richiesto, e chiedeva quindi il
risarcimento del danno per il disagio.
Il giudice di Pace di Palermo accoglie la domanda perché la Compagnia telefonica avrebbe modificato unilateralmente il piano tariffario della SIM prepagata, non credendo alle giustificazioni della compagnia che sosteneva di avere dato comunicazione del cambiamento della tariffa e del relativo passaggio all’offerta attraverso l’invio di un Sms.
Segue quindi la condanna della Compagnia al pagamento, di quanto per i canoni pagati, nonché della somma aggiuntiva di euro 870,00 quale indennizzo, ex art. 8 del “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori” .
L’Ufficio Legale di A.E.C.I. Valdera ([email protected]) assiste i soci nella risoluzione delle controversie in materia di Utenze Gas Luce Telefonia Telecomunicazioni TV / Pay TV mediante le procedure giudiziali o stragiudiziale presso le autorità competenti.
A cura di Leonardo Peruffo.