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Assicurazione, una copia è sufficiente.

27/9/2016

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​Cambiano le disposizioni sull’obbligo di avere a bordo il certificato assicurativo originale.
Da ottobre del 2015, com’è noto, è venuto meno l’obbligo di esporre sul parabrezza dei veicoli il contrassegno di assicurazione RC auto.
Questo provvedimento aveva messo in atto la dematerializzazione del contrassegno assicurativo, il tagliando consegnato dalle compagnie assicurative agli assicurati come prova di copertura di un veicolo per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.
Tale riforma, approvata con l’obiettivo di contrastare il fenomeno molto diffuso della contraffazione dei tagliandi assicurativi aveva reso superflua la presenza a bordo del veicolo del contrassegno cartaceo.
Fermo restando, tuttavia, l’obbligo di portare a bordo veicolo il certificato di assicurazione, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 180 del Codice della Strada.
A rendere possibile il processo di dematerializzazione era stata la costituzione presso il Centro elaborazione dati (CED) della Direzione generale per la Motorizzazione al Ministero dei trasporti, di una banca dati contenente le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli, aggiornata in tempo reale dalle compagnie di assicurazione per il tramite di ANIA, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
Questa banca dati ha reso possibile per gli organi di controllo accertare la violazione degli obblighi RC auto attraverso i dispositivi elettronici per il controllo del traffico e il rilevamento a distanza delle violazioni al Codice della strada (autovelox, tutor, telepass, telecamere ZTL).
Ora, cosa cambia?
Ecco la novità, presente sulla Circolare diramata recentemente dal Ministero dell’Interno.
In sede di controllo, può essere esibito agli organi di Polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria o senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
 
A cura della redazione
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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