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Assenze da lavoro per Coronavirus

25/2/2020

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L’ANCL di Imperia consiglia l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
In piena emergenza da Coronavirus per il nord d’Italia, Secondo Sandiano, Presidente dell’ANCL Imperia, e Roberto Bracco, del Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro, consigliano agli imprenditori di leggere l’approfondimento diffuso dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in materia di “assenze dal lavoro per Coronavirus” per capire come affrontare la situazione. 

​Nel documento curato da Rosario De Luca, Presidente della Fondazione, si analizzano cinque casi di assenza dal lavoro, alla luce del decreto-legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, varato il 23 febbraio dal Governo, che assegna ai Ministri ampi poteri di intervento straordinario per delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai. 

Il primo caso approfondisce l’assenza da lavoro causata dall’ordine della pubblica autorità. In questo caso il lavoratore è impossibilitato a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà finalizzate alla tutela della salute pubblica. Pertanto, resterà a casa continuando a percepire lo stipendio. Quando possibile, il dipendente potrà svolgere il proprio lavoro da remoto, il cosiddetto smart working, anche in assenza dell’accordo tra le parti normalmente previsto.  

Un’altra possibilità che, per il momento, non riguarda la Liguria, è il divieto di accesso a una determinata zona che comporta la sospensione delle attività lavorative delle imprese presenti all’interno dell’area e per i lavoratori ivi residenti. Come nel caso precedente, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica, permane il diritto alla retribuzione del lavoratore pur in assenza dello svolgimento della prestazione.  

Informiamo che, per venire incontro alle imprese venutesi a trovare in queste situazioni, i Consulenti del Lavoro hanno richiesto l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda strumenti di integrazione salariale, come la Cassa Integrazione Ordinaria, per poter sostenere il costo del lavoro dei propri dipendenti. 

Invece, nel caso in cui il lavoratore venga posto in quarantena con sorveglianza attiva dai presìdi sanitari per manifestati sintomi della malattia, l’evento è assimilabile ai casi di ricovero per altre patologie o interventi. Pertanto, la sua è da considerarsi assenza per malattia, con le rispettive tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro normalmente previste.  

Nel caso in cui una persona si ponga in quarantena volontaria poiché rientrata dalle zone considerate a rischio epidemiologico secondo l’Oms, comunicandolo alle autorità competenti, come previsto dal decreto-legge, sarà sottoposta a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Di conseguenza, il lavoratore sarà considerato assente dalla prestazione lavorativa obbligata dal provvedimento amministrativo.  

L’ultimo caso analizzato riguarda le assenze per paura da contagio da parte dei dipendenti che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente a giustificare la propria assenza dal lavoro. Un’assenza determinata dal solo “timore” di essere contagiati, senza che ricorra nessuno dei casi precedenti, è ingiustificata e, in quanto tale, può far scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare al licenziamento.  
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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