Gente in Movimento
  • Home
  • Chi siamo
  • Notizie
  • Collaboratori
  • Rivista
    • Sfoglia GM
    • Scarica GM
    • Regala GM
  • Contatti
  • Sponsor & Partner

ANCL ancora una volta tutela le imprese clienti

30/3/2022

0 Comments

 
Foto
L’Ufficio Legale dell’ANCL ancora una volta interviene per tutelare iscritti e imprese clienti da possibili errori interpretativi degli Enti previdenziali e dell’Ispettorato del Lavoro. L’ennesima vittoria legale della nostra Associazione esalta l’imprescindibile valore associativo della tutela legale del Consulente del Lavoro iscritto e delle imprese clienti.

A cura di Dario Montanaro
Nel caso di specie, l’ANCL è riuscita a ribadire che il principio della necessaria rotazione dei lavoratori con pari mansioni in caso di sospensione per accesso alla cassa integrazioni guadagni non si applica allo strumento della cassa integrazioni in deroga “Covid-19”. Ciò è stato recentemente affermato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, che ha accolto il ricorso amministrativo preparato, in difesa di un iscritto, dall’Ufficio Legale A.N.C.L.

Secondo il Direttore dell’ITL perugina la giurisprudenza di legittimità spesso citata dagli ispettori per adottare provvedimenti che accertano la violazione del summenzionato principio si riferisce espressamente ad ipotesi di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per la quale, com’è noto, è previsto il necessario coinvolgimento dei sindacati ed il raggiungimento di un accordo collettivo che imponga specifici criteri per l’attuazione di tale strumento a sostegno del reddito.

Nessuna delle pronunce in questione fa emergere che la regola della rotazione dei lavoratori si applichi a qualsiasi strumento di integrazione salariale. In tale quadro, il principio di rotazione non può applicarsi in nessun caso alla CIG in deroga, tanto più quella emergenziale che costituisce uno strumento eccezionale e dotato di necessaria flessibilità applicativa, così come confermato dall’accordo quadro regionale per l’Umbria che, come molti altri accordi regionali, ha disciplinato lo strumento in questione senza fare alcun riferimento, tra i requisiti di ammissione e applicazione dell’istituto, a quello di necessaria rotazione.

Ma v’è di più. L’Ispettorato di Perugia ha anche affermato un principio generale, valevole per molti altri provvedimenti esecutivi spiccati dagli Enti ispettivi, che è oggetto di numerose e risalenti battaglie dell’A.N.C.L., e cioè quello per cui il potere dispositivo dell’Ispettorato di cui all’art. 14, D. Lgs. n. 124/2004 può essere esercitato solo quando la condotta imposta possa materialmente sanare la violazione dell’obbligo o sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro, fermo restando che non deve determinare effetti sfavorevoli nei confronti degli altri dipendenti (in questo senso già la nota INL n. 4539/2020).

Ebbene, poiché nel caso di specie la disposizione era stata intimata ad una azienda che aveva usufruito della cassa in deroga emergenziale solo per un periodo limitato del 2021, e consisteva concretamente nell’obbligo a correggere i LUL del periodo in coerenza con una equa rotazione, incidendo corrispondentemente sui trattamenti retributivi riconosciuti, l’Ispettorato di Perugia ha annullato il provvedimento contro l’azienda, poiché riferito ad una presunta violazione trascorsa e non sanabile e comportante un possibile pregiudizio per i lavoratori che, non essendo stati coinvolti nel piano di sospensione CIGD, erano rimasti regolarmente in servizio.

​Si tratta, com’è evidente, di un risultato importante, che può costituire precedente vincolante per possibili future azioni di accertamento ed intimazione da parte di altre sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro. Ricordiamo che la nostra Associazione dispone di un proprio Ufficio Legale pronto a fornire immediato supporto agli iscritti e alle imprese clienti.
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    RUBRICHE

    Tutti
    ATTUALITÀ
    BENESSERE E BELLEZZA
    CINEMA E LIBRI
    CONSUMATORE
    COSTUME E SOCIETÀ
    DESIGN
    ECONOMIA E LAVORO
    EUROPA
    EVENTI
    EVENTI E SPETTACOLI
    FOOD & WINE
    FOTOGRAFIA
    IMPRESA
    INNOVAZIONE
    MODA
    MOTORI
    MUSICA
    POLITICA
    PREVIDENZA
    PROFESSIONI
    RASSEGNA STAMPA
    SICUREZZA
    SPORT
    TEMPO LIBERO
    VIAGGI

    ARCHIVIO

    Marzo 2023
    Gennaio 2023
    Dicembre 2022
    Novembre 2022
    Ottobre 2022
    Maggio 2022
    Aprile 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Gennaio 2022
    Dicembre 2021
    Novembre 2021
    Ottobre 2021
    Settembre 2021
    Agosto 2021
    Luglio 2021
    Giugno 2021
    Maggio 2021
    Aprile 2021
    Marzo 2021
    Febbraio 2021
    Gennaio 2021
    Dicembre 2020
    Novembre 2020
    Ottobre 2020
    Settembre 2020
    Agosto 2020
    Luglio 2020
    Giugno 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020
    Dicembre 2019
    Novembre 2019
    Ottobre 2019
    Settembre 2019
    Agosto 2019
    Luglio 2019
    Giugno 2019
    Maggio 2019
    Aprile 2019
    Marzo 2019
    Febbraio 2019
    Gennaio 2019
    Dicembre 2018
    Novembre 2018
    Ottobre 2018
    Settembre 2018
    Agosto 2018
    Luglio 2018
    Giugno 2018
    Maggio 2018
    Aprile 2018
    Marzo 2018
    Febbraio 2018
    Gennaio 2018
    Dicembre 2017
    Ottobre 2017
    Settembre 2017
    Luglio 2017
    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014

Copyright © 2019 GENTE IN MOVIMENTO. Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. n° 3/2014
Proprietario ed Editore: DGConsulting s.c. (P.IVA 05034680966), con iscrizione al ROC n° 24934.
​Direttore responsabile: Secondo Sandiano
Per qualsiasi comunicazione: redazione@genteinmovimento.com -  Collabora con noi
Iscriviti alla Newsletter