L’Ufficio Legale dell’ANCL ancora una volta interviene per tutelare iscritti e imprese clienti da possibili errori interpretativi degli Enti previdenziali e dell’Ispettorato del Lavoro. L’ennesima vittoria legale della nostra Associazione esalta l’imprescindibile valore associativo della tutela legale del Consulente del Lavoro iscritto e delle imprese clienti. A cura di Dario Montanaro |
Secondo il Direttore dell’ITL perugina la giurisprudenza di legittimità spesso citata dagli ispettori per adottare provvedimenti che accertano la violazione del summenzionato principio si riferisce espressamente ad ipotesi di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per la quale, com’è noto, è previsto il necessario coinvolgimento dei sindacati ed il raggiungimento di un accordo collettivo che imponga specifici criteri per l’attuazione di tale strumento a sostegno del reddito.
Nessuna delle pronunce in questione fa emergere che la regola della rotazione dei lavoratori si applichi a qualsiasi strumento di integrazione salariale. In tale quadro, il principio di rotazione non può applicarsi in nessun caso alla CIG in deroga, tanto più quella emergenziale che costituisce uno strumento eccezionale e dotato di necessaria flessibilità applicativa, così come confermato dall’accordo quadro regionale per l’Umbria che, come molti altri accordi regionali, ha disciplinato lo strumento in questione senza fare alcun riferimento, tra i requisiti di ammissione e applicazione dell’istituto, a quello di necessaria rotazione.
Ma v’è di più. L’Ispettorato di Perugia ha anche affermato un principio generale, valevole per molti altri provvedimenti esecutivi spiccati dagli Enti ispettivi, che è oggetto di numerose e risalenti battaglie dell’A.N.C.L., e cioè quello per cui il potere dispositivo dell’Ispettorato di cui all’art. 14, D. Lgs. n. 124/2004 può essere esercitato solo quando la condotta imposta possa materialmente sanare la violazione dell’obbligo o sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro, fermo restando che non deve determinare effetti sfavorevoli nei confronti degli altri dipendenti (in questo senso già la nota INL n. 4539/2020).
Ebbene, poiché nel caso di specie la disposizione era stata intimata ad una azienda che aveva usufruito della cassa in deroga emergenziale solo per un periodo limitato del 2021, e consisteva concretamente nell’obbligo a correggere i LUL del periodo in coerenza con una equa rotazione, incidendo corrispondentemente sui trattamenti retributivi riconosciuti, l’Ispettorato di Perugia ha annullato il provvedimento contro l’azienda, poiché riferito ad una presunta violazione trascorsa e non sanabile e comportante un possibile pregiudizio per i lavoratori che, non essendo stati coinvolti nel piano di sospensione CIGD, erano rimasti regolarmente in servizio.
Si tratta, com’è evidente, di un risultato importante, che può costituire precedente vincolante per possibili future azioni di accertamento ed intimazione da parte di altre sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro. Ricordiamo che la nostra Associazione dispone di un proprio Ufficio Legale pronto a fornire immediato supporto agli iscritti e alle imprese clienti.