senza dichiarazione di inizio attività.
Il legislatore disciplina tre fattispecie di abuso edilizio nel D.P.R. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Alla luce dell’art. 31 D.P.R. 380 del 2001, sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità dal medesimo, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto; se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
Altra fattispecie è rappresentata dalle cosiddette “variazioni essenziali”. In base all’art. 32 D.P.R. 380 del 2001, le Regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che
l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto.
Ulteriore fattispecie di abuso edilizio è costituita da interventi e opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire. Questi, alla luce dell’art. 34 D.P.R. 380 del 2001, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio; decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
L’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001 dispone che in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia o, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella del contributo per il rilascio del permesso di costruire.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Per la quantificazione del contributo di costruzione, il riferimento normativo è l’art. 16 del D.P.R. 380 del 2001, che testualmente recita: “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo […] la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire […] l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni”.
Infine, va chiarito che il legislatore ha previsto, a fronte di un abuso edilizio, non solo una sanzione amministrativa (demolizione) bensì anche le sanzioni penali di cui all’art. 44 D.P.R. 380 del 2001:
a) l’ammenda fino a 10.329,00 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal D.P.R. 380 del 2001, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164,00 a 51.645,00 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493,00 a 51.645,00 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.
Il successivo art. 45 del D.P.R. 380 del 2001 dispone che l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria e che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
A cura di Elisa Fea.